La successione ereditaria e l’azione di riduzione

| Diritto Civile, Esame Avvocato

Con la redazione del testamento oppure con le donazioni dirette o indirette il de cuius può disporre dei propri beni per il periodo successivo alla propria morte. Questa facoltà di distribuzione del patrimonio ereditario è però soggetta ai limiti previsti dalla legge con la “successione necessaria”. Infatti, ai congiunti più stretti detti “legittimari” o “eredi necessari” quali: il coniuge, l’unito civilmente, i figli (legittimi, naturali, adottivi) o in mancanza i loro discendenti (figli dei figli) e gli ascendenti (ovvero i genitori e in loro mancanza i nonni), il codice civile impone necessariamente che venga loro assegnata una determinata quota dell’asse ereditario (art. 536 c.c.). Questa quota che è riservata ai legittimari, quali congiunti stretti già tassativamente individuati dalla legge, si chiama quota indisponibile o riservata o legittima.

La quota disponibile

Il de cuius non può né con il testamento né con donazioni disporre oltre la quota indisponibile che per legge è dovuta ai legittimari, nemmeno se li abbia preteriti, ovvero abbia dimenticato di inserirli nel testamento oppure addirittura diseredati. Infatti, l’art. 457 comma terzo c.c., dispone che “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”. Si tratta di un limite imposto all’autonomia testamentaria che sancisce il principio di intangibilità della legittima. In altri termini, quindi, il de cuius può donare beni o disporne per testamento solo nei limiti della quota disponibile che è quella parte del patrimonio di cui il testatore può liberamente disporre anche a favore di soggetti terzi con i quali non ha alcun vincolo di parentela. Pertanto, il presupposto della successione necessaria è la presenza dei legittimari al momento dell’apertura della successione.

Eredi legittimari soli o in concorso   Quota di legittima      Quota disponibile

Art. 537 c.c.         1 figlio                                       1/2                                   1/2

Art. 537 c.c.         più figli                                      2/3                                   1/3

Art. 538 c.c.         ascendenti legittimi             1/3                                  2/3

Art. 540 c.c.         coniuge                                      1/2                                  1/2

Art. 542 c.c.         Coniuge                                     1/3

                                + 1 figlio                                      1/3                                   1/3

Art. 544 c.c.         Coniuge                                      1/4

                                +  da 2 a più figli                      1/2                                   1/4

Art. 544 c.c.         Coniuge                                     1/2

                               + ascendenti                              1/4                                  1/4

Art. 537 c.c. Riserva a favore dei figli

Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.

Art. 538 c.c. Riserva a favore degli ascendenti

Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544.

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

Art. 540 c.c. Riserva a favore del coniuge

A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Art. 542 c.c. Concorso di coniuge e figli

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali.

Art. 544 c.c. Concorso di ascendenti e coniuge

Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

Un esempio:

Caia muore lasciando beni mobili e immobili per un valore complessivo di € 500.000,00 (previa stima dei beni da parte di un perito) e debiti per €80.000,00; gli succedono i tre figli Tizio, Caio e Mevio; si precisa che Caia ha disposto per testamento che venga consegnata a sua sorella Sempronia la somma di € 300.000,00 (legato di specie). Per verificare se vi sia lesione della legittima bisogna detrarre dalla somma di € 500.000,00 i debiti ereditari di € 80.000,00 quindi si ottiene l’importo di € 420.000,00, importo sul quale si dovrà calcolare se vi sia o meno lesione di legittima per effetto dell’attribuzione testamentaria alla sorella Sempronia della somma di € 300.000,00. Essendoci più figli la quota indisponibile è pari 2/3. Quindi, i 2/3 di 420.000,00 è pari ad € 280.000,00 ovvero la quota che deve necessariamente essere lasciata ai tre figli e quindi a ciascuno la somma di € 93.333,33 (280.000,00 : 3); ne consegue che la sorella Sempronia, non essendo erede legittimario, ha diritto solo alla quota disponibile che è pari ad € 140.000,00 e non invece alla somma di € 300.000,00;  in conclusione Tizio, Caio e Mevio, se decidono di agire contro Sempronia con l’azione di riduzione, saranno tenuti a consegnare alla stessa solamente la somma di € 140.000,00 e non quella di € 300.000,00 stabilita nel testamento.

La successione legittima e la successione testamentaria rapporti con la successione necessaria

La successione necessaria si affianca alla successione legittima (quella in assenza totale di testamento) quando vi è la presenza di donazioni dirette o indirette che ledano la quota indisponibile oppure si coordina con la successione testamentaria nell’ipotesi in cui, con la disposizione testamentaria sia stata lesa la quota così detta legittima che spetta ai legittimari.

Sebbene il coniuge, i figli e gli ascendenti possono essere al contempo sia eredi legittimari (o necessari) sia eredi legittimi, tuttavia i due termini non vanno affatto confusi; perché per eredi “legittimari”, si intendono i soggetti che hanno diritto ad una quota minima stabilita dalla legge detta appunto “legittima” e che apre la successione necessaria, mentre gli eredi “legittimi” sono coloro che succedono al defunto quando manca il testamento oppure quando il testamento dispone solo per alcuni beni; eredi legittimi sono il coniuge ed i parenti entro il sesto grado.

Lo scopo della successione necessaria

Nella successione necessaria lo scopo del legislatore è quello di tutelare quei soggetti che con il defunto hanno necessariamente dei rapporti di stretta familiarità e quindi si ritiene opportuno garantire ad essi una quota minima di eredità. La successione legittima, invece, serve per sopperire alla mancata (assenza di testamento) o parziale (testamento solo per alcuni beni) distribuzione del patrimonio ereditario attraverso l’identificazione dei soggetti chiamati all’eredità da parte della legge.

L’azione di riduzione

L’attuazione della successione necessaria non comporta l’invalidità delle donazioni o delle disposizioni testamentarie che ledano i diritti dei legittimari, ma solamente il diritto dell’erede legittimario pretermesso (cioè dimenticato) o leso o diseredato, di agire giudizialmente con l’“azione di riduzione” delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima (art. 554 c.c.).

Infatti, per effetto dell’azione di riduzione:

1) le porzioni che spetterebbero agli altri eredi non legittimari si vanno a ridurre proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari (art. 553 c.c.),

2) le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima (art. 554 c.c.) e avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari (art.558 c.c.),

3) solamente dopo aver esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento si possono ridurre anche le donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre e comunque fino alla quota medesima (art. 555 c.c.),

4)  le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori secondo il criterio cronologico (art.558 c.c.).

Come si calcola la quota disponibile: la riunione fittizia

Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte detraendone i debiti, quindi si riuniscono fittiziamente (così detta riunione fittizia) i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate sulla collazione (artt. da 747 a 750 c.c.), poi sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre (art. 556 c.c.). Quindi, al legittimario non viene attribuita direttamente ope legis una quota di eredità ma egli ha solamente il diritto di agire in giudizio per richiedere l’accertamento della lesione della quota di legittima (è principio consolidato in giurisprudenza che “il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore” cfr.  Cass. sent. 13310/2002).

Quando si apre la successione necessaria

La successione necessaria si apre solamente se il legittimario intende esercitare il suo diritto di ottenere la quota a lui riservata; ben potrebbe, infatti, accadere che, nonostante la lesione della legittima, l’erede legittimario non intenda agire con l’azione di riduzione. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il nonno Sempronio abbia donato alla nipote Caia un appartamento di ingente valore così da ledere la quota di legittima della propria figlia Tizia, nonché madre di Caia; ebbene Tizia pur consapevole che suo padre Sempronio abbia lasciato a sua nipote una quota maggiore, tuttavia non intende promuovere una causa di riduzione contro sua figlia Caia. Tale azione può essere esercitata anche dagli eredi o dagli aventi causa dei legittimari (avente causa è colui che ha acquistato dal legittimario la sua quota di eredità).

La prescrizione dell’azione di riduzione e le condizioni per il suo esercizio

Il diritto di esercitare l’azione di riduzione si prescrive con il decorso di dieci anni a partire dall’apertura della successione in caso di donazioni e a decorrere dalla data di accettazione dell’eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2004, n. 20644). Inoltre, il legittimario che intende agire in riduzione contro un terzo, e non contro un coerede, deve prima necessariamente accettare l’eredità con beneficio di inventario e ciò si giustifica perché l’inventario consente di tutelare i soggetti terzi i quali, in tal modo, hanno la possibilità di conoscere l’esatto ammontare dell’eredità e, quindi, la quota disponibile (art. 564 c.c.). E’ anche possibile che, dopo l’apertura della successione, il legittimario rinunci tacitamente al diritto di esercitare l’azione di riduzione, purchè ciò risulti da un comportamento inequivocabile, non potrà, invece, rinunciare in tutto o in parte alla quota di legittima prima dell’apertura della successione perché tale rinuncia sarebbe nulla perché rappresenterebbe un patto successorio che in quanto tale è vietato. Se invece il legittimario intende promuovere l’azione di riduzione, le distribuzioni della quota disponibile si dovranno ridurre proporzionalmente per reintegrare le quote di legittima che sono state lese.

L’imputazione ex se

Il legittimario che agisce per la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie è tenuto, ex art. 564 c.c., ad imputare alla sua porzione di legittima il valore delle  donazioni e dei legati a lui fatti, così detta “imputazione ex se”, salva comunque l’ipotesi che il testatore lo abbia espressamente dispensato (c.d. dispensa dalla imputazione). Analogamente, il legittimario che succede per rappresentazione (art. 467 ss. c.c.) deve anche imputare le donazioni ed i legati che sono stati fatti al suo ascendente (rappresentato), sempre che quest’ultimo non sia stato a ciò espressamente dispensato.

Il legittimario pretermesso e le condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione

Nell’ipotesi in cui il de cuius abbia disposto per testamento escludendo completamente il legittimario, vale a dire non lasciando allo stesso nulla in eredità o legato, questo verrà indicato come “legittimario pretermesso”. Il legittimario pretermesso diventerà erede solo con il passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda di riduzione della disposizione testamentaria che abbia leso la sua quota di riserva; infatti il pretermesso non è un chiamato all’eredità e quindi non acquisisce la qualità di erede né, pertanto, ha l’onere di accettare l’eredità con beneficio di inventario per esercitare l’azione di riduzione contro il terzo acquirente. Infatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione (sentenza del 22 agosto 2018 n. 20971) il legittimario totalmente pretermesso dall’eredità che impugna per simulazione un atto compiuto dal “de cuius”, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede – condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione – e, come tale ed al pari dell’erede che proponga un’azione di simulazione, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario; diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un’azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato; quindi, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata. Invero, il legittimario pretermesso non e’ chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, stabilita dall’articolo 564 c.c., comma 1, per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (Cass. n. 28632 del 2011). Ora, una totale pretermissione del legittimario può aversi tanto nella successione testamentaria, quanto nella successione ab intestato e, precisamente: a) nella successione testamentaria, se il testatore ha disposto a titolo universale dell’intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell’articolo 457 c.c., comma 2, questi non e’ chiamato all’eredita’ fino a quando l’istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti; b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di donazione, sul rilievo che, per l’assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessita’ di esperire l’azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce (Cass. n. 19527 del 2005; Cass. n. 13804 del 2006; Cass. n. 28632 del 2011; Cass. n. 16635 del 2013). Di qui, l’ulteriore conseguenza che il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria, che nella successione ab intestato, in qualità di terzo e non in veste di erede, la cui qualità acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione, e non e’, come tale, tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (Cass. n. 16635 del 2013; in senso conf., Cass. n. 12496 del 2007). Viceversa, se si tratta di azione di simulazione relativa proposta da chi già è erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato (come una donazione in favore di un altro erede), l’ammissibilità dell’azione, proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’articolo 564 c.c., è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario (Cass. n. 15546 del 2017).

 

 

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