La cognomizzazione del predicato nobiliare nella giurisprudenza ordinaria ed amministrativa

| Araldica, Diritto Civile

1) PREMESSA: NOZIONE DI PREDICATO NOBILIARE. (1)

La legge non offre una nozione del predicato nobiliare; solo i vari testi unici relativi alle tasse sulle concessioni governative emanati nel periodo monarchico e nel periodo repubblicano (precedentemente a quello approvato con D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 che per primo ha eliminato ogni riferimento alla materia araldica) contengono dei riferimenti ad esso che è indicato come “il nome di antico feudo o possesso territoriale che si unisce al titolo”.

Più precisamente, il predicato nobiliare può essere definito come un particolare attributo che può essere aggiunto ad un titolo nobiliare o ad un cognome al fine di meglio specificarlo; esso consiste nella preposizione segnacaso “di”, seguita dall’appellativo di una località geografica, anche di fantasia, oppure di una carica o di una impresa.

E’ possibile distinguere e classificare i predicati in tre categorie: feudali, allodiali e onorifici.

Nel primo gruppo rientrano i predicati più antichi, collegati ad una investitura feudale del territorio indicato dal segnacaso (per esempio: Conte di Cavour). Nell’ambito di tali predicati è possibile evidenziare una sotto-categoria che si appoggia, anzichè su luoghi geografici, su cariche o diritti feudali parziari come ad esempio: Barone della terza dogana di mare di Catania, Signore di quindici onze sul grano di Bidona, ecc..

I predicati allodiali, più recenti rispetto ai primi e caratterizzanti il periodo successivo all’abolizione della feudalità, pur corrispondendo a terre sottoposte al dominio del Sovrano concedente il titolo, non si ricollegavano ad alcuna prerogativa dell’investito sui territori oggetto della intitolazione ma costituivano dei semplici possedimenti patrimoniali.

Nell’ultima categoria rientrano tutti quei predicati esclusivamente onorifici, consistenti in località geografiche di pura fantasia ovvero in particolari imprese: si pensi al Maresciallo Armando Diaz, insignito nel 1923 da S.A.R. Vittorio Emanuele III del titolo di Duca della Vittoria.

Da quanto esposto risulta evidente che il predicato, in quanto tale, non è affatto corollario indispensabile e permanente del titolo nobiliare: prova ne sia che nel preesistente Ordinamento nobiliare italiano ( da ultimo consacrato nel R.D. n. 651 del 1943) era stabilito che i titoli di nuova concessione (quindi direttamente riconducibili alla Regia Prerogativa Sovrana) non avrebbero comportato l’aggiunzione di predicato salvo intenzione contraria del Sovrano, espressa tramite motu proprio.

Nella dottrina nobiliare del periodo monarchico esso era considerato come la parte storicamente più caratterizzante della titolatura nobiliare che, con l’andar del tempo se ne è distaccato completamente divenendo semplice segno distintivo di una famiglia potendo rappresentare unicamente il ricordo di titoli già posseduti o magari trasmigrati ad altra compagine familiare.

In considerazione di ciò l’accezione di predicato recepita dalla Costituzione e trasfusa nella XIV disposizione transitoria è stata quella di ricomprenderla nella disciplina civilista del nome collegandola a tutta la famiglia per cui oggi il diritto all’uso del predicato stesso è esteso a tutti i membri oltre al primogenito

(1) Per una sintesi efficace si rimanda alla trattazione sistematica in Cecchetti Raffaello, Manuale di Diritto Nobiliare Pisa. Pisa University Press 2013 p. 107 e ss.gg.

2) IL DIRITTO AL NOME E LA SUA TUTELA CIVILISTICA: BREVI ACCENNI.

E’ pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che il nome (inteso in senso lato e comprendente il prenome, il cognome ed il nome propriamente detto) sia da considerare come espressione della persona intesa come elemento della nostra personalità immateriale. Esso quindi non è un qualcosa fuori da noi ed avente un valore patrimoniale, ma è mezzo per la designazione dell’individuo ed è protetto dalla legge per la sua specifica funzione designativa ed individualizzante connessa al diritto all’esistenza fisica.

Preso separatamente dalla persona il nome civile non è quindi un bene immateriale capace di essere oggetto di dominio come prodotto dell’ingegno bensì un bene astratto che concorre a costituire la personalità umana e a farla distinguere nella comunità civile. L’ordinamento positivo, quindi, ne riconosce e protegge l’esistenza in quanto attributo della personalità sottratto, in quanto inalienabile e costituzionalmente garantito, al normale esercizio dello jus imperii dello Stato e della legislazione ordinaria.

Pertanto, anche se il diritto al nome, considerato in sé stesso, non ha un valore patrimoniale, esso ha sempre un diritto perfetto di tutela al mantenimento dell’impronta della propria identità ed individualità tale da evitare possibili confusioni con altri soggetti. (2)

Il ricollegamento effettuato dal Costituente tra il predicato ed il nome implica, di conseguenza, che la tutela del diritto all’uso del primo sia deferita al Magistrato ordinario e che la legittimazione attiva per l’esercizio della relativa azione non sia più limitata ai soli discendenti di linea maschile in base alle  regole araldiche  non più vigenti e sia estesa anche alla agnazione femminile. (3)

(2) Cfr. Cass. SS.UU. 06/04/1964 n. 751.  La sentenza di Cass. civ. 07/03/1991, n. 2426, si è invece occupata in via principale della tutela del diritto al nome, esprimendo il seguente principio di diritto: «La tutela del diritto al nome, nel caso che altri contesti alla persona il diritto all’uso del proprio nome o ne faccia indebitamente uso con possibilità di arrecargli pregiudizio, ai sensi dell’art. 7 c.c., è duplice e si risolve nella facoltà di chiedere la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento dei danni. Ai fini della tutela risarcitoria non è tuttavia sufficiente l’illegittimità della condotta dell’agente, essendo necessario perché sussista il danno risarcibile che ricorra il fatto illecito, ai sensi dell’art. 2043 c.c., e quindi il dolo o la colpa dell’autore della violazione». 

(3) Cfr- Cass. SS.UU. 20/051965 nn. 986 e 987, Cass. Sez. I 07/03/1991 n. 2426

3) IL PROCEDIMENTO DI COGNOMIZZAZIONE: SUOI PRESUPPOSTI.

Come molto opportunamente rilevato da una autorevole dottrina (4) , la Costituzione Repubblicana, ben lungi dal voler esprimere una valutazione in senso antinobiliare, ha semplicemente sancito la irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari in quanto tali senza con ciò volerne intaccare l’intrinseco valore storico, familiare e sociale. In tale ottica la tutela relativa a tale aspetto della personalità dei cittadini interessati è stata correttamente inclusa nella più ampia categoria delle norme riguardanti il diritto al nome.

La XIV disposizione transitoria quindi in buona sostanza “stabilisce preliminarmente che per il futuro l’ordinamento repubblicano non avrebbe più riconosciuto il valore giuridico dei titoli nobiliari senza però minimamente interferire nel libero apprezzamento degli stessi da parte dei cittadini”-

Il secondo comma dell’art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica Italiana – per il quale: “i predicati di quelli (dei titoli nobiliari) esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome” — ha conferito, quale norma precettiva di immediata applicazione, un vero e proprio diritto soggettivo alla “cognomizzazione” del predicato in favore di coloro ai quali spettava, anteriormente al 28 ottobre 1922, il titolo nobiliare connessovi.
Il Costituente, se da un lato non ha ritenuto compatibile con le esigenze democratiche la conservazione di distinzioni come i titoli nobiliari, idonei a rafforzare i privilegi derivanti dalla nascita, ha tuttavia considerato meritevole di tutela l’aspetto relativo alla conservazione del patrimonio storico-familiare italiano; e soprattutto, se ha inteso negare qualsiasi efficacia giuridica allo status nobiliare, ha tuttavia mantenuto rilevanza giuridica al predicato come parte del nome in virtù della necessità della identificazione di persone appartenenti a famiglie già conosciute per mezzo del loro predicato.

Conseguentemente al predicato nobiliare come segno distintivo della persona, utile alla sua esatta individuazione, è stata data rilevanza costituzionale come parte del nome ed è pertanto suscettibile di ricevere dall’ordinamento una tutela giuridica analoga.

Se chiunque, per meglio specificare la propria condizione familiare, può aggiungere al proprio il cognome di un suo ascendente, all’insignito di un titolo nobiliare con predicato è stato costituzionalmente riconosciuto il diritto di chiedere l’enunciazione del predicato medesimo come completamento del nome.

Sul punto, un ruolo fondamentale è stato svolto dalla Corte delle leggi la quale, in primo luogo ha chiarito che il diritto all’aggiunzione del predicato al proprio cognome non lede la pari dignità sociale dei cittadini. (5)

In secondo luogo ha definitivamente sancito che la natura transitoria della XIV disposizione non debba intendersi nel senso che la sua efficacia precettiva sia temporanea e che la cognomizzazione sia stata limitata nel tempo: i contenuti normativi ivi presenti sono destinati ad operare indefinitivamente fin tanto che esistano possibili destinatari legittimati a far valere le proprie ragioni in tal senso.

Tuttavia, nonostante l’ampiezza della norma costituzionale che non pone limiti di sorta, è da dire che non tutti i predicati sono ritenuti cognomizzabili.

Per esempio si ritengono non cognomizzabili le indicazioni di appartenenza ai ceti di patriziato o nobiltà civica (es: Patrizio di Firenze, Nobile di Pisa, ecc.). I titoli di Patrizio e Nobile civico erano accompagnati dalla indicazione della città alla quale la famiglia era aggregata, ma l’indicazione (preceduta dal “di”) della città che seguiva il titolo di Patrizio o di Nobile civico non può ritenersi equipollente del predicato e quindi non è cognomizzabile.

Come precisato anche dal Consiglio di Stato nel 1975 l’appartenenza ad un certo ceto di nobili è indicata con i titoli di Patrizio o di Nobile seguiti — a seconda delle città e senza che la differenza abbia il minimo rilievo giuridico o storico — da un aggettivo (ad es. Patrizio Veneto) o dal nome della città preceduto dal segnacaso “di” (ad es. Nobile di Ferrara) od indifferentemente nell’uno o nell’altro modo (Nobile di Firenze o Nobile Fiorentino): “questo dimostra che non si possono confondere le indicazioni di appartenenza anzidette con i predicati nobiliari”. Ciò considerando anche che nel Dizionario dei predicati della nobiltà italiana allegato all’Elenco Ufficiale Nobiliare del 1933 (e supplemento del 1936) non sono comprese le indicazioni di appartenenza ai ceti di patriziato o nobiltà civica e che la ratio della norma costituzionale fu quello di conservare un elemento essenziale di identificazione della persona, ma le le indicazioni di appartenenza ai patriziati o alle nobiltà civiche “in nessuna epoca ed in nessuna parte d’Italia esse furono mai assunte come parte del nome”.

Non sono altresì stati riconosciuti come cognomizzabili i titoli nobiliari concessi sul cognome ritenendosi che non potesse aversi una duplicazione nel senso che il cognome, oltre che tale, poteva divenire predicato del cognome medesimo ossia di sé stesso anche attraverso la ripetizione dello stesso preceduta dalla particella “di”

Da ultimo appare utile ricordare che un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale si è avuto con riferimento alla espressione “esistenti al 28 ottobre 1922” riferita ai predicati. In buona sostanza agli interpreti si pose l’interrogativo se dovessero essere considerati come esistenti a quella data solo  i predicati ufficialmente riconosciuti dallo Stato Italiano in virtù dell’applicazione dell’art. 79 dello Statuto Albertino e della conseguente legislazione nobiliare oppure se detta esistenza fosse ricollegabile unicamente all’uso ininterrotto della famiglia di pertinenza anche in assenza di iscrizione nel “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana”.

Tale interrogativo ha trovato risposta laddove si è correttamente distinto in giurisprudenza “l’esistenza” derivante da un valido atto di concessione o di rinnovazione sovrana dal “riconoscimento ex lege” del predicato ottenuto tramite l’art. 79 dello Statuto Albertino, dal “riconoscimento generico” del medesimo ottenuto tramite l’inserimento nell’Elenco delle Famiglie Nobili ex R.D. 972/1921 e dal “ riconoscimento specifico” ossia quale risultato di apposito procedimento amministrativo intentato innanzi alla Consulta Araldica. Tale distinzione, faticosamente enucleata, ha portato alla conclusione che, dal momento in cui il procedimento di cognomizzazione è stato fatto rientrare nella più ampia tutela civilistica del diritto al nome, soltanto l’esistenza del predicato (legata come si è detto ad una valida concessione Sovrana) alla data indicata nella XIV disposizione transitoria abbia portata probatoria per l’accoglimento della relativa domanda giudiziale. (6)

(4) cfr. Pezzana “Orientamenti nuovi in tema di cognome familiare” nota a Trib. Catania 2/10/1998 in IL DIRITTO ECCLESIASTICO MILANO anno 2000 n. 4 pgg 124 e sgg.

(5) BORDONALI S. La cognomizzazione dei predicati nobiliari in Riv. dir. civ. 1999 pg. 373 ss.gg.

(6) Cfr. Cecchetti Raffaello, Manuale di Diritto Nobiliare cit.p. 116 e ss.gg.

4)  IL PROCEDIMENTO DI COGNOMIZZAZIONE NELLA GIURISPRUDENZA.

Come si è fin qui visto, dal punto di vista della procedura, la giurisprudenza ha chiarito che la competenza appartenga al Giudice Ordinario del luogo di residenza del richiedente e che occorra instaurare un contenzioso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Pubblico Ministero ed eventuali controinteressati.

L’intervento del P.M. è obbligatorio trattandosi di materia (la tutela del diritto al nome) sottoposta ex lege al sindacato della Difesa pubblica.

La necessità del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri si fonda sulla circostanza che, di fatto, essa è subentrata, sia pure con modalità diverse, alla ormai definitivamente soppressa Consulta Araldica.

Giova ricordare che la soppressione di detto Organo era stata prevista nel IV comma della XIV disposizione transitoria: tuttavia solo il decreto-legge n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 ed il decreto legislativo n. 66/10 hanno espressamente abrogato, rispettivamente, il R.D. n. 651/43 sull’Ordinamento Nobiliare italiano ed il R.D. 652/43 che dettava le norme regolamentari e di condotta della Consulta.

Di fatto, quindi, il Legislatore, con scelta opinabile dettata per lo più da criteri di “svecchiamento” del tutto avulsi dalle motivazioni che avevano indotto i Costituenti a riservare ad apposita legge detta soppressione, si è conformato al precetto costituzionale. Dal canto suo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso la quale era rimasto operante l’Ufficio Araldico, già previsto dalla legislazione nobiliare e che anche con l’avvento della forma di governo repubblicana ha continuato ad esercitare le funzioni istituzionali ad esso assegnate da ultimo dalla normativa del 1943, ha provveduto con D.P.C.M. 28/1/2011 a formare un nuovo Ufficio (l’Ufficio Onorificenze e Araldica Pubblica per l’appunto facente parte del Dipartimento del Cerimoniale di Stato della stessa P.C.M.) che, di fatto anch’esso, è subentrato nelle funzioni dell’organo burocratico automaticamente decaduto con l’abrogazione del 2010 della normativa che lo disciplinava.

La suddetta riforma, sconosciuta ai più, ha comportato che, di fatto,  lo Stato Italiano e per esso appunto l’Ufficio Onorificenze e Araldica Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (il cui Presidente, non si dimentichi, era anche  il Presidente della Consulta Araldica da ultimo secondo l’Ordinamento del 1943) sia subentrato nella materie non soggette al dettato del I comma della XIV disposizione transitoria quale contraddittore necessario nelle eventuali controversie per la regolare aggiunta di un predicato nobiliare a suo tempo riconosciuto e/o dichiarato esistente dai soppressi Organi dell’Ordinamento Nobiliare Italiano.

Ma quid juris con riferimento alla cognomizzazione ed in generale a tutte le controversie inerenti a quei predicati che pur non essendo stati riconosciuti formalmente sono da sempre patrimonio familiare dei loro aventi diritto?

Vale ricordare a tale proposito, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, che “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona” (7).

Fra queste ipotesi la giurisprudenza della Cassazione ha ammesso anche quella che suole definirsi appunto, con un neologismo, cognomizzazione del predicato nobiliare (8).

Si tratta dei casi in cui una specifica denominazione (di varia origine: geografica, fisica, storica, caratteriale, ecc.) acquista la particolare forza individualizzante di uno specifico casato o di una stirpe, dalla cui appartenenza un soggetto intenda ricavare e far  derivare un diritto soggettivo al nome (9).

Il tema è stato affrontato soprattutto con riferimento ai titoli nobiliari italiani, in relazione ai quali, come la Corte di legittimità ha avuto occasione di precisare più volte (10), l’azione diretta ad acquisire come parte del cognome il predicato di un titolo nobiliare ai sensi della XIV disposizione transitoria della Costituzione va proposta “in via contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero e di eventuali privati controinteressati”.

La c.d. cognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è quindi possibile nei limiti della tutela giurisdizionale che nell’ordinamento riceve il diritto al nome (art. 2 Cost.; art. 7 c.c.). In particolare, va ricordato che, secondo il citato orientamento della Cassazione, la specifica tutela prevista dall’art. 7, del cod. civ. non riguarda solo facoltà di interdire fatti di usurpazione o spossessamento o abuso di titolo, ma anche atti di rivendicazione, in senso proprio, di cognomi connessi a titoli o denominazioni di casato. In linea con tale orientamento si colloca anche il parere del Consiglio di Stato secondo cui “è possibile sostituire il cognome paterno con quello materno senza compromettere i valori della famiglia e senza alterare in alcun modo lo status di figlio legittimo “ (11)

Giova alla ricostruzione sistematica ed ermeneutica dell’istituto ripercorrere per sommi capi la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia nobiliare, nei cui riguardi la riportata pronunzia del giudice delle leggi n. 101/1967 (12) ha segnato un netto discrimine: le Sezioni Unite, infatti, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della legislazione araldica, (13) si omologarono all’interpretazione fornita dalla Corte, rivedendo il proprio costante e consolidato orientamento  fondato, «ai fini della cognomizzazione del predicato nobiliare (consentita dalla norma costituzionale)», sulla legittimità dell’accertamento «dell’esistenza del titolo nobiliare e quello della sua appartenenza al soggetto che richiede la cognomizzazione del relativo predicato, in base alla concessione originaria», ritenendosi «che siffatto accertamento, di carattere pregiudiziale, non contrasti con la norma medesima, in quanto necessario presupposto del diritto, riconosciuto dalla Costituzione, all’uso del predicato come parte del cognome patronimico», e osservandosi, «al riguardo, che l’esistenza, o meno, di un titolo nobiliare, agli effetti della norma costituzionale citata, va accertata in base alla speciale legislazione nobiliare, dato che la Costituzione non indica alcun diverso criterio» …: «invero, il diritto, espressamente previsto dallo stesso dettato costituzionale, di ottenere la stabile congiunzione del predicato (cui il titolo nobiliare è poggiato) al proprio nome, venendo il predicato a far parte di questo ed assurgendo, così ad elemento della personalità, con la relativa tutela giuridica dettata dalle leggi civili per la tutela del nome, può importare la necessità di accertamenti pregiudiziali, per l’opposizione di eventuali controinteressati»

Il suddetto orientamento non teneva conto che l’attestazione araldica, per costante affermazione di dottrina e di giurisprudenza, aveva mero valore accertativonon costitutivo – del titolo nobiliare, consistendo nella pubblicità dichiarativa che è propria dell’inserimento nei pubblici registri, giacché l’uso ufficiale del titolo – e, si noti, non del predicato – era subordinato all’obbligo di pubblica ricognizione; più esattamente, si trattava di un atto governativo di giustizia, per tanto estraneo alla regia prerogativa, che non precludeva l’accertamento per via giudiziaria o il ricorso amministrativo: la pubblica Amministrazione compiva un atto dovuto con valore di cerificazione, che comportava, sul piano formale, l’aggiunta di un asterisco accanto all’indicazione del cognome familiare riportato negli elenchi nobiliari.

Una successiva evoluzione nel senso dell’accettazione parziale di quanto sopra esposto è stata portata dalla sentenza SS.UU. n. 2426 del 7/3/1991 con la quale il  Supremo Collegio ha affermato che l’appartenenza ad un determinato gruppo familiare nobile al fine di assumerne il cognome completo sia giudizialmente accertabile attraverso il presupposto di fatto rappresentato dal predicato purchè ancora una volta sia stato a suo tempo sottoposto al riconoscimento amministrativo con l’inserimento negli appositi elenchi previsti dalla normativa nobiliare.

Recente giurisprudenza di merito (14), a testimonianza della rinnovata vivacità intellettuale della tematica, si è commendevolmente discostata dall’appiattitosi surriferito indirizzo della giurisprudenza di legittimità, rilevando che «sembra riduttivo, a questo tribunale, far dipendere la cognomizzazione del predicato nobiliare, dall’esistenza d’un atto di ricognizione effettuato dalla consulta araldica e concluso con un decreto ministeriale. Per quanto concerne i titoli preunitari, un simile decreto non poteva influire né sull’esistenza né sul contenuto di un diritto per sua natura imprescrittibile e non usucapibile. Un riconoscimento mediante decreto non poteva non assumere, in questi casi, se non natura di mero atto di conoscenza presupponente un procedimento di verificazione ma concretizzantesi in dichiarazioni di scienza prive di oggetti innovativi o modificativi. Il “riconoscimento” cui far riferimento in questo caso, non può che essere quello voluto, per i titoli nobiliari preunitari, dallo Statuto Albertino del 1848. Le origini del titolo e, dato che qui più interessa, del predicato, vanno ricercate ben più a monte in quelle concessioni dei sovrani degli Stati preunitari ai quali lo statuto riconosce valore operando in un certo senso un riconoscimento ex lege. Alla luce di ciò, un eventuale ulteriore riconoscimento per provvedimento amministrativo, non può che risultare del tutto irrilevante» .

Da quanto precede, si possono ricavare i seguenti principî di diritto che appaiono in linea con l’orientamento che guidò i Costituenti nella stesura della XIV disposizione transitoria.

1) la c.d. cognomizzazione del predicato è legittima perché prevista dalla stessa Costituzione;

2) le vicende del diritto attribuito dal secondo comma devono essere valutate sotto ogni aspetto alla stregua delle norme che disciplinano i modi di acquisto del nome e la relativa tutela e sono da considerarsi imprescrittibili; ciò in quanto non sarebbe richiesto di compiere alcuna analisi di diritto nobiliare (in quanto l’oggettiva esistenza del titolo deve preliminarmente risultare dall’atto formale di concessione emanato prima del 28 ottobre 1922), ma, semplicemente, un’indagine di natura genealogica volta a verificare l’appartenenza dell’istante al gruppo familiare nobile, in base alle norme del vigente diritto di famiglia, riscontro che non può che qualificarsi di mero fatto, essendo volto all’accertamento di un rapporto giuridico passato (che non è dunque più tale) in quanto pregiudiziale al verificarsi di effetti giuridici attuali ;

3) se si ritenesse che potessero raggiungere l’aggiunta del predicato solo i discendenti di coloro che ottennero il riconoscimento dalla Consulta Araldica, si priverebbe di un diritto – che la Costituzione ha inteso garantire – quanti a suo tempo non lo richiesero, e si introdurrebbe una decadenza contrastante con il principio che l’art. 2934, secondo comma, c.c., enuncia per tutti i diritti della personalità.

(7) Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13

(8) Cass. Civ., n. 2426 del 7-3-1999

(9) Cass. Civ. n. 10936 del 7-11- 1997

(10) Cass. Civ. n. 2361 del 1978;  n. 2426 del 7-3-1991)

(11) Cons. Stato Sez. I 17/03/2004 n. 515.

(12) Pezzana Aldo, La sentenza della Corte Costituzionale sui titoli nobiliari, in «Riv. Araldica», 1967, 205 e ss.; Idem, La Corte di Cassazione si adegua alla Corte Costituzionaleivi, 1969, 188 e ss.; Idem, Orientamenti nuovi in tema di cognome Familiare, ne «Il diritto ecclesiastico», 2000, n. 4, 128 e ss., Giuffrè Editore, Milano

(13) Cfr. SS.UU. sent. n. 935 del 24/03/1969

(14) Cfr. Trib. Catania n. 3786 del 02/10/1998 con nota  di Pezzana “Orientamenti nuovi in tema di cognome familiare” in IL DIRITTO ECCLESIASTICO MILANO anno 2000 n. 4 pgg 124 e sgg.

5) IL PROCEDIMENTO DI COGNOMIZZAZIONE NELLA PRASSI AMMINISTRATIVA.

Non può essere taciuto che una concreta possibilità di modificare il cognome è stata introdotta dal D.P.R. 3/11/2000 n. 396 che, con gli articoli 84 e seguenti, ha previsto la possibilità di modifiche ed aggiunte al cognome attraverso un ricorso al Ministero dell’Interno da presentarsi al Prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza.

L’introduzione di questa possibilità ha immediatamente destato più di una preoccupazione per i tentativi compiuti da più parti di ottenere surrettiziamente la cognomizzazione di predicati o l’aggiunzione di cognomi muniti di predicato attraverso lo strumento amministrativo in questione, ritenuto più veloce e meno dispendioso di una più costosa e lunga vertenza giudiziaria.

Al riguardo, quindi il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, Area III, Stato Civile, del Ministero dell’Interno emanava la  Circolare n. 10/2008 del 3 settembre 2008, tuttora in applicazione, che ha recepito, purtroppo,  ancora l’interpretazione un tempo dominante della necessità dell’avvenuto riconoscimento amministrativo statale del predicato per poter procedere alla cognomizzazione.

Essa ha ribadito che, in presenza di un predicato astrattamente cognomizzabile, si debba proporre un’azione contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero, dell’Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli eventuali controinteressati, restando inammissibile la procedura amministrativa avanti il Ministero dell’Interno, proposta ai sensi degli artt. 84 e segg. del D.P.R. 396/2000, riguardante le aggiunzioni di cognome e più in generale i cambiamenti e le modificazioni del cognome.

Nella suddetta Circolare si legge, infatti, che “dalle argomentazioni giuridiche sopra riportate discende non solo l’impossibilità di cognomizzare predicati che, ancorchè siano anteriori al 28 ottobre 1922, non abbiano formato oggetto di riconoscimento durante il vigore del vecchio ordinamento, ma anche la necessità che le vicende relative al diritto al riconoscimento della cognomizzazione dei predicati debbano essere rimesse alla competenza esclusiva della autorità giudiziaria ordinaria, secondo le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome”.

Al di là, quindi della questione della presenza o meno dell’intervenuto riconoscimento amministrativo dell’esistenza del predicato, rimane fermo che solo l’autorità giudiziaria ordinaria ha competenza a verificare la titolarità del diritto ove la domanda di modifica del cognome «sia in realtà motivata e giustificata dal presunto diritto dell’interessato a vedersi riconoscere il diritto alla cognomizzazione del predicato».

In tal caso infatti il provvedimento, per avvalorare l’assunto della riconduzione della problematica entro la disciplina privatistica del diritto al nome (art. 6 e ss. c.c.), dichiara trattarsi  di “trattasi di una azione di accertamento di un diritto soggettivo dei cittadini che non rientra nell’ambito discrezionale dell’autorità amministrativa”. Il cittadino “dovrà pertanto necessariamente proporre una azione in via contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero, dell’Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché nei confronti degli eventuali controinteressati”.

In caso di domanda di cognomizzazione di predicato nobiliare proposta in via amministrativa, le Prefetture dovranno informare i richiedenti della necessità del procedimento giudiziario suddetto, facendo presente che se intendono proseguire nell’iter amministrativo le loro domande verrebbero rigettate per carenza di competenza.

Il Ministero ha precisato poi che comunque, in nessun caso, “sarà possibile utilizzare la procedura di mutamento del cognome al fine di creare un cognome basato su di un predicato inesistente ovvero non riconosciuto nei limiti temporali di cui alla disposizione XIV (…). Pertanto, nel caso di presentazione di domanda di modifica o aggiunta di cognome, al fine di aggiungervi un predicato, sarà opportuno acquisire in ogni caso in prima battuta il parere dell’Archivio Centrale dello Stato – Ufficio Consulta Araldica e, nel caso di risposta negativa quanto alla sussistenza di un riconoscimento di un simile predicato, la domanda sarà rigettata”.

Infine, la Circolare ha confermato che la procedura prevista per le aggiunzioni di cognome rimane perseguibile nell’ipotesi in cui si chieda di aggiungere al proprio un secondo cognome (della madre o di altro parente) già comprendente un predicato nobiliare in quanto risultante già cognomizzato.

In disparte, per intanto, la questione sostanziale che ne forma oggetto non ci si può esimere dall’osservare che la circolare – se ragguagliata al D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (5), e al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396(6) – solleva dubbi e ingenera perplessità sotto vari profili.

La circolare n. 10/2008 sembra non distinguere l’interesse legittimo all’aggiunzione in sede amministrativa del predicato di un titolo nobiliare («qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione» recita l’art. 86, comma 1, del D.P.R. n. 386/2000, cit.) con la ben diversa posizione di diritto soggettivo riconosciuta a chi si ritenga danneggiato dall’uso illecito che altri faccia del proprio nome (usurpazione) o da atti di terzi tendenti a contrastarne l’uso (reclamo), nelle quali evenienze, sì, il rimedio – contestandosi il pregiudizio d’un diritto soggettivo – è offerto dall’esercizio in giudizio delle corrispondenti azioni, che hanno carattere inibitorio in quanto dirette a ottenere la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (artt. 6 e 7 c.c.): ebbene, solo allora sarà competente il giudice ordinario.

Perciò, la prefata affermazione ministeriale va rettificata nell’accezione secondo cui, allorché siano denunciate questioni suscettibili di cognizione in sede di giurisdizione amministrativa – quali manifesta irragionevolezza delle argomentazioni amministrative, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, insufficienza della prova genealogica offerta, violazione di legge per ricusazione di competenza, &c. – il ricorso avverso il diniego di cognomizzazione andrà interposto innanzi al T.A.R. del Lazio nei confronti del Ministro dell’interno pro tempore.

Conforto a questa impostazione può trovarsi in alcuni pareri espressi dal Consiglio di Stato su altrettanti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica dichiarati inaccoglibili dall’Organo di giustizia amministrativa di seconda istanza e precisamente il n. 2635 del 30/06/2011, il n. 1783 del 12/04/2012, il n. 2610 del 30/05/2012 ed il n. 1804 del 16/04/2013.

Sulla scorta delle precedenti considerazioni, non può che evidenziarsi la scarsa produzione giurisprudenziale in campo amministrativo sul punto ad eccezione di due casi limite che, per la loro peculiarità meritano menzione.

Il primo riguarda l’accoglimento del ricorso avverso  il provvedimento di rigetto dell’istanza di modifica del cognome laddove il ricorrente chiedeva sostanzialmente la modifica del proprio patronimico mediante l’aggiunta di predicato già legittimamente acquisito dai propri ascendenti prima del 28 ottobre 1922 ma mai in passato formalizzata attraverso la relativa modifica presso l’Ufficiale dello Stato Civile competente (15).

Il secondo riguarda l’aggiunta al primo dei cognomi del ricorrente della particella “di”, già patrimonio delle tradizioni di famiglia e nel tempo non più utilizzata nell’individuazione dei membri del corrispondente ceppo. Nel caso di specie il magistrato amministrativo ha correttamente ritenuto che la richiesta così come presentata consisteva nell’ottenimento di un provvedimento di rettifica del cognome sufficientemente dimostrato attraverso la produzione di apposita documentazione e non per la illegittima cognomizzazione di un predicato (16).

(15) Cfr. TARS Sez. I sent. n.1719/2012

(16) Cfr. Cons. Giustizia Amm.va Reg. Siciliana n. 142/2017

6) UN CASO LIMITE DI MANCATA COGNOMIZZAZIONE DI PREDICATO NOBILIARE.

A chiusura di questo intervento, si ritiene utile commentare brevemente un recente precedente in materia (17) per l’atipicità della soluzione accolta dall’Organo giurisdizionale per il rigetto della richiesta di cognomizzazione avanzata dalle parti attrici.

In sintesi, queste ultime, rappresentanti uno dei rami di facoltosa e nota Famiglia nobile, chiedevano che fosse riconosciuto il loro diritto ad aggiungere al proprio cognome un predicato nobiliare già di appartenenza sin dal lontano 1703. Assumendo che sin dal 1941 un proprio ascendente aveva ottenuto il riconoscimento ministeriale del titolo nobiliare con annesso predicato gli attori quindi chiedevano al Tribunale che fosse disposta la procedura di annotazione a margine dei rispettivi atti di nascita previo preliminare riconoscimento del legittimo uso del predicato invocato.

Ordinato, sia pure inutiliter data, il contraddittorio con gli altri discendenti dallo stipite comune, questi ultimi si costituivano nel giudizio deducendo (sic!) che “l’attribuzione esclusiva agli attori del richiesto predicato introdurrebbe una non giustificata differenziazione rispetto agli altri componenti della famiglia, discendenti dal medesimo ceppo, nonostante il suo storico riconoscimento a tutti.”

I Giudici aditi respingevano le domande proposte con la compensazione delle spese di lite.

La sentenza in questione è stata argutamente commentata in altra sede e pertanto qui si cercherà solamente di evidenziare i punti salienti del provvedimento che lo rendono un precedente atipico e, per certi versi, pericoloso se sulla base di esso altri Collegi vorranno negare le legittime istanze rivolte da coloro i quali intendano far valere il proprio diritto alla cognomizzazione di un predicato.

Nella prefata sentenza si legge (!)  che “il mancato riconoscimento dei titoli nobiliari, che restano fuori dal mondo giuridico,che non possono costituire  contenuto di un diritto, che sono pertanto del tutto irrilevanti non potendo essere in ogni caso giudizialmente accertati”  con ciò dimenticando quanto ormai sia pacifico nella giurisprudenza specifica che, limitatamente alla cognomizzazione dei predicati, la stessa Costituzione considera i titoli nobiliari un elemento distintivo dell’identità personale, utile ad evitare confusioni con altri soggetti.

Prosegue il Tribunale affermando correttamente che “l’interesse della persona ad integrare il proprio cognome merita tutela se mira a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale” ma erra laddove ritiene che “gli attori non hanno allegato né dimostrato nulla, in ordine alla specifica funzione d’identificazione sociale del proprio nucleo familiare con quel predicato (omissis) che chiedono venga riconosciuto come parte integrante del proprio cognome: ciò nonostante il comune padre (omissis) sia soltanto uno dei figli di (omissis)in favore della quale il titolo ed il predicato furono riconosciuti con regio decreto il 24.1.1941″.

In base a questo assunto, il Collegio conclude osservando che “nel caso di specie gli attori non hanno – si ribadisce – nemmeno allegato gli elementi idonei a configurare l’esistenza del preteso diritto e cioè la funzione socialmente identificante, esclusiva del proprio nucleo familiare, del predicato nobiliare che chiedono di aggiungere al proprio cognome, e conseguentemente un interesse meritevole di tutela alla differenziazione dalla restante parte della famiglia connotata dallo stesso attuale cognome”.

Alla luce di quanto sopra esposto la svista in cui è incorso il Tribunale appare veramente enorme.

Il Collegio in primo luogo non ha tenuto conto che la cognomizzazione di un predicato e la tutela di questo diritto sono riservati a tutti coloro i quali discendono dal comune avo cui è stato riconosciuto il titolo nobiliare con annesso predicato e pertanto ciascuno di loro può chiaramente agire singolarmente con un giudizio ordinario di cognizione senza che altri appartenenti alla medesima famiglia si possano opporre alla suddetta istanza.

Si ricorda sul punto che, vertendosi in materia di diritti cd “personalissimi”, tutti gli aventi diritto possono invocare tutela senza chiedere permesso ad alcuno.

La prova che si richiede è unicamente il possesso legittimo e anteriore al 28/10/22 del predicato e non certamente quella della asserita “funzione d’identificazione sociale del proprio nucleo familiare” richiesta dal Tribunale per giustificare l’accoglimento della domanda.

Da ultimo appare paradossale ritenere che la richiesta di cognomizzazione possa configurare astrattamente un modo per differenziare tra di loro i membri discendenti da un avo comune tenuto conto che l’accertamento stabilito anche per uno solo di essi si estende automaticamente a tutti con la sola avvertenza che chi non ha direttamente richiesto di godere di tale beneficio dovrà attivarsi con la semplice procedura amministrativa di modifica del cognome. (18). Una scarsa conoscenza dell’istituto giuridico dedotto in giudizio ha certamente portato i Giudici a tentare di riscrivere in modo antistorico un cammino che, faticosamente, si è trascinato sino ai giorni nostri giungendo tuttavia al riconoscimento dei principi menzionati nel presente lavoro.

Ci si augura che quello descritto possa rimanere un isolato precedente in materia e che rimanga prevalente l’orientamento positivo che questo intervento ha tentato di spiegare.

Avv. Ranieri Roda

(17) Sent. Tribunale di Roma n. 24448/ del 07/12/2015 con nota Testoni Blasco Ferdinando “In materia di cognomizzazione di predicati nobiliari: una sentenza sorprendente!” in Riv. Collegio Araldico  06/16 pp 99 e ss.gg.

(18) Secondo la Corte di cassazione 27 luglio 1978, n. 3779, «il cognome indica l’appartenenza di un individuo ad un determinato gruppo familiare; nel nostro ordinamento repubblicano non trova tutela alcuna l’interesse a vedersi riconosciuta l’appartenenza attraverso la famiglia, ad una determinata classe o casta sociale, o un determinato attributo nobiliare, ma si giustifica invece la tutela del nome completo, servendo questo ad individuare uno specifico gruppo familiare che può avere tradizioni storicamente e socialmente rilevanti»: la decisione si ricollega alla risalente decisione 20 maggio 1965, n. 987, delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, assertiva «dell’interesse, riconosciuto e protetto della norma costituzionale, di conservare il riflesso di ricordi familiari, di carattere storico attraverso il cognome patronimico, che assolve, oltre alla funzione di individuare la persona, a quella di determinare, tramite la discendenza, gli appartenenti ad una data famiglia».

 

 

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