Indagini di Polizia Giudiziaria

| Diritto Penale

Il presente articolo è volto ad evidenziare quale sia  la corretta procedura che la Polizia Giudiziaria deve adottare in relazione alle indagini da svolgere allorquando la notitia criminis si riferisca a reati di competenza del Giudice di Pace.

Il legislatore delegato, nel disegnare il rito da seguire davanti al Giudice di Pace,  ha inteso semplificare al massimo il procedimento attribuendo alla Polizia Giudiziaria, in una prima fase, la esclusiva direzione delle indagini (cd auto direzione delle indagini).

La Polizia Giudiziaria, laddove prende cognizione di notizia di reato appartenente, per competenza,  al Giudice di Pace,  DEVE,  in assoluta autonomia,  anche in assenza di delega specifica e/o di ogni altra direttiva, svolgere indagini complete ed approfondite rimettendo al’ufficio del P.M. il risultato degli accertamenti condotti.

 

 ATTIVITA’ DI PG – ART. 11 COMMA 1 D.LGS. 274/2000.

In tal senso depone l’art .11 co. 1 del D.L.vo 274/2000 che diversamente dall’art 347 del c.p.p.[1], impone alla P.G. di :” …compiere di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione del colpevole..” e,  di riferirne al Pubblico Ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi”

Quindi, una volta acquisita la notitia criminis, la P.G. deve:

  • Svolgere, DI PROPRIA INIZIATIVA, tutte le indagini, ritenute opportune e necessarie al fine della individuazione del colpevole.
  • Predisporre relazione scritta,
  • da inviare al P.M. entro QUATTRO MESI

Il legislatore ha quindi previsto DUE TERMINI.

Il primo di QUATTRO MESI entro il quale devono, in gran parte, essere svolte le indagini di iniziativa della P.G.

Il secondo di ULTERIORI QUATTRO MESI, nel quale il P.M., ricevuta la relazione scritta da parte della P.G. assume le determinazioni che vorrà adottare, formulando l’imputazione, archiviando il procedimento o, infine stabilendo le ulteriori indagini che possano emergere dopo aver letto la (completa) relazione finale.

Nella prassi quotidiana, è , invece, frequente la trasmissione all’ufficio del P.M., allo scadere dei quattro mesi , solo dell’atto di querela, o comunque di atti incompleti a cui il P.M. dovrà rimediare, delegando nuovamente la P.G. a compiere tutti gli atti necessari alla piena formazione del fascicolo.

 

LA RELAZIONE DI CUI AL SECONDO COMMA DEL’ART. 11 D.LGS 274/2000.

Il contenuto della relazione finale è indicato nel secondo comma dell’art 11 del D.L.vo 274/2000 il quale dispone che:” Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa , con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l’autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta alle indagini davanti al Giudice di Pace. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui  ha acquisito la notizia”.

In sintesi, la relazione finale dovrà:

  • contenere la descrizione del fatto in FORMA CHIARA E PRECISA
  • indicare ora e giorno in cui si è acquisita la notitia criminis
  • indicare gli articoli di legge che si assumono violati
  • chiedere, in caso di fondatezza della notizia criminis, l’autorizzazione alla citazione a giudizio

Nel caso in cui la notitia criminis risulti , all’esito delle indagini, infondata, comunque dovrà essere redatta la relazione ex art 11 D.L.vo 274/2000, nella quale si indicheranno i motivi secondo cui non si ritiene sostenibile l’accusa n giudizio.

Sarà il P.M., ad adottare, in autonomia,  le determinazioni finali . Potrà, dunque,  instare per l’archiviazione o qualora non d’accordo , formulare l’imputazione o delegare nuove indagini da lui ritenute opportune  e necessarie.

In sostanza non dovrebbero mai giungere all’ufficio del P.M., relazioni ex art 11 del richiamato decreto, incomplete, imprecise in fatto ed in diritto, e che necessitano di ulteriori deleghe di indagine da parte del Magistrato, finalizzate a colmare le lacune ivi evidenziate.

 

LA CONCLUSIONE DEL’INDAGINE.

Insieme all’invio della relazione dovranno accuratamente essere allegati tutti gli atti di indagine.

Tra questi è utile ricordare (l’elencazione è esemplificativa e non esaustiva):

  • la querela e sua eventuale ratifica. Qualora non vi sia chiarezza nei suoi elementi espositivi sentire a 351 c.p.p. la parte lesa. Ricordiamo che la P.O. è quella che ha avuto diretta cognizione del fatto di reato e il contributo conoscitivo che può offrire deve essere pienamente valorizzato sin dai primi atti di indagine.Qualora la querela venga raccolta a verbale da personale della PG, si deve invitare la P.O. a descrivere compiutamente il fatto criminoso, a fornire ogni elemento utile per l’individuazione del reo, e indicare le altre fonti di prova. In questi casi rispettare quanto dispongono gli artt. 120 e seg del c.p, e 336 del c.p.p.
  • L’informazione, ai sensi dell’art.90 bis, da fornire  alla persona offesa.
  • Il corpo del reato (ad es. in caso di diffamazione , lo scritto che si assume lesivo della reputazione)
  • Le sommarie informazioni testimoniali. La P.G. dovrà sentire tutti gli eventuali testimoni presenti ai fatti.
  • I verbali di elezione di domicilio. L’elezione di domicilio è atto fondamentale del procedimento. Si prega di seguire con precisione le indicazioni offerte dall’art 161 del c.p.p., con particolare riferimento a quanto disposto dall’art.161 co.4 bis.
  • Gli accertamenti urgenti suoi luoghi. Documentare con la massima precisione gli interventi effettuati suoi luoghi. Allo scopo redigere accurati verbali di sopralluogo, corredati da rilievi topografici o planimetrici, pianta dei luoghi, riprese fotografiche o video filmate.
  • L’acquisizioni di tutte le Annotazioni di Servizio  redatte da ogni nucleo di PG intervenuto.

 

OSSERVAZIONI.

Tutte queste attività dovranno essere compiute nei quattro mesi che decorrono dal giorno e dall’ora in cui la PG ha acquisito la notitia criminis.

Si evidenzia che la sanzione che colpisce gli atti di indagine  compiuti fuori dalla tempistica prevista dalla legge è quella della inutilizzabilità.

Dott. GIULIO BERRI

 

[1] Art.347 c.p.p.:” Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli atri elementi sino ad allora raccolti , indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”

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