LA RESISTENZA AI DANNI DI PIU’ PUBBLICI UFFICIALI-CONCORSOFORMALE O NO?
PREMESSA
Il titolo II del codice penale si occupa dei reati contro la Pubblica Amminsitrazione. Con la previsione del corpo normativo in parola, il legislatore, in armonia con quanto disposto dall’art.97 della Costituzione, ha inteso garantire l’imparzialità e il buon andamento della Amministrazione. Il Titolo II e diviso in due ulteriori capi. Il Capo I riguarda i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione e prende in considerazione tutte quelle condotte che si possono porre in contrasto con un regolare svolgimento delle attività pubbliche. Il Capo II riguarda invece i reati commessi dal cittadino contro la pubblica amministrazione, e, in questo caso, con il precipuo fine di proteggere l’interesse dello Stato al normale funzionamento e al prestigio della PA, ed allo svolgimento ordinato, decoroso ed efficace dell’attività dei pubblici funzionari. Nell’alveo del suddetto capo i primi due articoli riguardano la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art.336 c.p.) e la Resistenza a pubblico ufficiale (art.337 c.p.). In estrema sintesi la soglia distintiva delle due fattispecie di reato risiede nel fatto che nell’art.336 del c.p., la violenza o la minaccia precedono l’attuazione del servizio che deve portare a termine il pubblico ufficiale, mentre nel 337 del c.p., la violenza o la minaccia avvengono mentre il pubblico ufficiale sta già compiendo il suo atto.
LA QUESTIONE
La resistenza a pubblico ufficiale è un delitto ci competenza del Tribunale Monocratico, prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni nonchè l’arresto facoltativo. Una gran parte dei reati giudicati per direttissima dal Tribunale di Roma riguardano proprio il delitto in esame.
Il delitto richiede il dolo specifico dato che il fine è proprio quello di opporsi all’atto che il pubblico ufficiale sta già mettendo in atto, consumandosi con l’uso della violenza minaccia, senza che abbiano rilievo i suoi effetti (il reato è gia perfezionato, qualora la violenza dovesse, ad esempio, arrecare lesioni al pubblico ufficiale si configurerà un altro reato)
Ora si è posta la problematica di stabilire se nel caso in cui, nel medesimo contesto, si sia usata violenza e minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali si configuri un UNICO delitto di resistenza o una PLURALITA’ di reati di resistenza, che potrebbero essere considerati in concorso formale tra di loro
IL CONCORSO FORMALE DI REATI
Il concorso di reati può prevedere due distinte ipotesi, la prima riguarda il concorso materiale di reati, che ricorre allorquando un soggetto con una o più azioni viola la stessa o diverse disposizioni di legge. In tal caso si procede secondo il brocardo latino, “quot delicta tot poenae”, ovvero il Giudice nel calcolo della pena finale, sommerà aritmeticamente le pene dei vari reati commessi in concorso. La seconda ipotesi, riguarda il cd “reato continuato”, e ricorre allorquando il reao, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi più violazioni dells stessa o di diverse disposizioni di legge. In tal caso il Giudice applicherà la pena prevista per il reato più grave aumentata sino al triplo. La discilina normativa del reato continuato è prevista dall’art 81 del c.p.
CONCLUSIONI
Tornando al caso che ci occupa in caso di resistenza a pubblico ufficiale commessa a danni di più pubblici ufficiali, si è concluso che non si configura un unico reato di resistenza, ma tanti reati di resistenza , in quanto l’azione delittuosa offende la libera esplicazione dell’attività di da parte di OGNI pubblico ufficiale coinvolto.
In tal caso si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 22 febbraio 2018 ; dep. 24 settembre 2018) n. 40981, (investita della questione dalla sesta Sezione) che ritiene sussistere una pluralità di reati di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la condotta di opposizione abbia a oggetto una pluralità di soggetti pubblici, risolvendo la questione nel senso dell’esistenza di un concorso formale omogeneo di reati ex art. 337 cod. pen..
Di conseguenza, nel caso di specie, avendo il reo esercitato violenza e minaccia, nel medesimo contesto spazio-temporale, nei confronti dei diversi pubblici ufficiali che stavano in quel momento svolgendo le proprie funzioni, si applicherà l’aumento di pena conseguente all’applicazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione alla disciplina del reato continuato.
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