Le condizioni obiettive di punibilità
Secondo parte della dottrina (Antolisei), la punibilità può definirsi come la possibilità in concreto di irrogare la sanzione prevista per la violazione del precetto penale
L’art 44 del c.p. prevede che:” quando per la punibilità di un reato la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto”
Talvolta la punibilità di un fatto è subordinata dal legislatore alla presenza di particolari condizioni, che si aggiungono ai tipici elementi costitutivi del reato.
L’opinione classica vede la condizione obiettiva di punibilità quale elemento estrinseco alla condotta colpevole del reo, un accadimento esterno, addizionale e postumo al fatto di reato, distinto sia dalla condotta criminosa che dall’evento tipico; elemento, futuro e incerto, dal verificarsi del quale dipende, per voluntas legis, l’applicazione della pena.
Le condizioni obiettive di punibilità sono contemplate dagli articoli 44 e 158 co. 2:
- 44 Codice penale: quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto;
- 158, co. 2 Codice penale: quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati perseguibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Si consideri sin da subito, a titolo esemplificativo, la contravvenzionepreveduta dall’art. 688 c.p., II comma, a tenore della quale la punibilità dell’ubriaco dipende dalla circostanza che egli venga sorpreso in stato di manifesta ubriachezza in un luogo pubblico.
Per il vero, l’istituto delle condizioni obiettive di punibilità è uno dei più enigmatici tra quelli previsti nel nostro codice; persino l’origine storica e la ragione dell’introduzione nel campo del diritto sono oggetto di variegate soluzioni.
L’unico dato indubbio è che esse devono consistere in eventi futuri e incerti, coevi o successivi rispetto alla condotta dell’agente: non antecedenti giacché diversamente dovrebbe ammettersi la possibilità che la prescrizione del reato cominci a decorrere prima ancora della sua consumazione, atteso che l’art. 158 c.p., II comma, dispone per i reati condizionati la decorrenza del termine prescrizionale a partire dal momento in cui si verifica la condizione medesima. Pertanto l’evento condizionante non può influire sull’integrazione della fattispecie penale, ma deve riguardare un elemento plurimo con funzioni delimitative e garantiste .
La funzione ascrivibile alle condizioni obiettive di punibilità è duplice: da un canto delimitare o ridimensionare la rilevanza penale di dati comportamenti (nel senso di prevedere una punibilità non incondizionata, ma subordinata al verificarsi di circostanza ulteriore), dall’altro rispettare il principio di legalità.
Sono condizioni obiettive di punibilità:
- l’annullamento del matrimonio nell’induzione al matrimonio mediante inganno (art.558 c.p.)
- la sorpresa in flagranza negli articoli 260 688, 707, 708, 720 c.p. (“chiunque è colto in possesso di..”)
- la presenza del reo nel territorio dello Stato nei casi previsto dagli articoli 9 e 10 del c.p.
- l’incesto (art.564) che è punito solo se dal fatto ne deriva pubblico scandalo
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