Didattica a distanza. Necessità e problematiche

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L’emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha imposto una rivisitazione pressoché totale delle modalità di lavoro e di studio; infatti, la necessità di contenere la diffusione del virus, evitando qualsiasi contatto tra le persone, ha determinato la trasformazione della maggior parte delle attività in virtuali. La didattica rientra senza dubbio fra quelle che hanno avvertito un impatto maggiore: le tradizionali lezioni in classe hanno dovuto cedere il posto a quelle in videochiamata da remoto.

Questo mutato scenario ha fatto emergere nuove problematiche, tra cui, ad esempio, la rideterminazione del valore della prestazione lavorativa o la tutela della privacy. Si rappresenta, in particolare, quanto riportato da alcuni docenti, le cui lezioni sarebbero state registrate e poi cedute all’insaputa degli stessi. Analizziamo insieme i vari aspetti e le possibili soluzioni.

Tutela della privacy

Il primo problema con cui fare i conti è quello della tutela dei dati personali dei professori e degli alunni che interagiscono nelle piattaforme online per l’espletamento dell’attività didattica. Diversi i profili che richiederebbero una soluzione: l’acquisizione del consenso circa il trattamento dei dati personali, il tipo di informativa da fornire, i criteri di scelta delle piattaforme, la privacy policy dei gestori, ecc…[1]

La normativa di riferimento è costituita dal famoso Gdpr (General Data Protection Regulation), ovvero il Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali[2].

Lo scenario improvvisamente delineatosi ha, però, colto tutti impreparati. Per questo, l’Autorità Garante della Privacy ha ritenuto opportuno intervenire specificatamente in materia, per dettare le prime indicazioni circa il corretto esercizio dell’attività didattica online[3]. Il provvedimento ha, in primo luogo, chiarito che non è necessario richiedere uno specifico consenso agli interessati (docenti, alunni o genitori) quanto al trattamento dei rispettivi dati personali. La didattica a distanza, infatti, pur avvalendosi di tecniche e modalità senz’altro innovative, sarebbe comunque riconducibile entro le funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei. Parimenti non dovuta la valutazione di impatto, che l’art. 35 del Gdpr richiede per i casi di rischi elevati. Sul punto, l’Autorità ha ritenuto che il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari (es. minorenni), non presenti di per sé caratteristiche tali da mettere in pericolo i diritti e le libertà degli interessati.

Spetterà alle scuole, in qualità di titolari del trattamento, la scelta in merito agli strumenti più utili per lo svolgimento dell’attività didattica; tra i criteri che dovranno orientare tale scelta, però, l’Autorità ha chiarito l’opportunità di considerare, oltre all’adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive degli studenti, anche le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali (artt. 5 e ss. Gdpr). Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno, in ogni caso, assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati esclusivamente per la didattica a distanza (unico uso consentito). A tal fine, il rapporto con il fornitore del servizio (piattaforma prescelta) dovrà essere regolato con apposito contratto o altro atto giuridico idoneo. La stessa Autorità, infine, vigilerà sull’operato dei fornitori principali, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della normativa, nonché delle indicazioni loro fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

Da ultimo, il citato provvedimento detta alcune linee guida in materia di trasparenza e correttezza del trattamento: le istituzioni scolastiche e universitarie hanno l’onere di informare gli interessati, con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine alle caratteristiche essenziali del trattamento che, come già specificato, deve limitarsi all’esecuzione dell’attività didattica, nel rispetto della riservatezza e della dignità dei soggetti coinvolti.

Sfruttamento economico della lezione online

Altro profilo problematico è quello relativo all’individuazione del soggetto titolare delle lezioni e alla rideterminazione del valore economico di queste ultime. Infatti, nel momento in cui l’attività didattica diventa digitale, la singola lezione perde il connotato dell’irripetibilità (essendo possibile la registrazione), acquistando, invece, l’idoneità ad essere divulgata ad un numero potenzialmente illimitato di utenti. Sicuramente la questione non è nuova, potendo anche le lezioni di presenza essere filmate e successivamente condivise. Tuttavia, è innegabile che nel momento in cui le stesse nascono già come dato informatico, la loro duplicazione per fini di lucro appare senza dubbio facilitata. Di qui, l’assoluta necessità di fare chiarezza in ordine alla spettanza dei diritti di sfruttamento economico delle singole lezioni.

Premesso che anche l’attività didattica sembrerebbe tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore[4], quest’ultima individuerebbe quale soggetto titolare dei diritti il docente. Infatti, sarebbe proprio quest’ultimo a crearne i contenuti, con ciò acquistando automaticamente il diritto alla loro paternità e sfruttamento economico. L’istituzione scolastica (pubblica o privata) si limiterebbe a conferire al professionista un mandato d’opera per l’esecuzione di una prestazione; conseguentemente, laddove essa intendesse riservarsi i diritti di sfruttamento dell’opera, avrebbe l’obbligo di far firmare al professionista un ulteriore contratto, quello relativo alla cessione dei diritti d’autore[5].

Dalla analisi svolta, si può concludere che un’ipotesi quale quella richiamata in introduzione non appare conforme a quanto disposto dalla legge. Nessun soggetto, infatti, può ritenersi legittimato a registrare di nascosto le lezioni tenute online dal singolo docente per poi divulgarle a terzi a sua insaputa. Questo principio deve ritenersi valido con riferimento a qualsiasi ipotesi di distribuzione non autorizzata, sia essa svolta per finalità di lucro diretta o meno.

Il rapporto fra docente e studenti

Finora abbiamo analizzato il rapporto fra docente ed ateneo. Cosa succede, invece, se quelle lezioni vengono registrate da uno studente che vi abbia assistito? Tale condotta può considerarsi lecita? Vediamo quali sono le implicazioni sia sotto il profilo del diritto d’autore, che sotto quello del trattamento dei dati.

Quanto al primo aspetto, la registrazione delle lezioni universitarie o scolastiche non è vietata tout-court: l’art. 71 sexies l. 633/41 consente “la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater” (ossia gli strumenti di protezione anti-copia predisposti dai titolari di diritti d’autore). Detto altrimenti, lo studente può realizzare copia delle lezioni seguite, ma esclusivamente per soddisfare delle finalità private. Il docente potrebbe validamente appellarsi ai vincoli posti dalla legge, ove l’allievo intendesse, invece, trarre un guadagno dalla registrazione, ovvero comunque divulgarla ad un pubblico indeterminato (ad esempio caricando il video su un canale Youtube). Queste scelte, infatti, rientrerebbero nell’ambito dei diritti esclusivi che la legge sul diritto d’autore riconosce in capo al docente, in qualità di autore della lezione.

Sotto il profilo della tutela della privacy, la soluzione è analoga. Anche in questo caso, non sussiste un divieto generale di registrare i contenuti dell’attività didattica; il problema riguarderà, se mai, il tipo di uso che se ne possa fare.  In particolare, lo studente potrebbe lecitamente registrare una lezione per motivi di studio individuale. Lo stesso Gdpr, infatti, esclude dal proprio ambito di applicazione “i trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico” (art. 2, 2 comma, lett. c)). La normativa e le sue limitazioni resterebbero, invece, applicabili per qualsiasi uso diverso da quello di tipo privato. Il Garante della Privacy non ha lasciato spazio a dubbi: sul sito internet di riferimento è chiaramente spiegato che “è lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso[6].

Conclusioni

In definitiva, è possibile registrare una lezione svoltasi online? Si, ma per esclusivo uso personale di chi sta effettuando la registrazione. Qualsiasi attività di altro tipo richiederebbe il consenso esplicito del docente, nonché una regolamentazione precisa dei rispettivi diritti di sfruttamento (economico e non) dell’opera medesima.

Vediamo, infine, qualche esempio specifico per cercare di dare risposta agli interrogativi più comuni e diffusi nella realtà pratica.

Cosa succede se uno studente (o altro partecipante) registra la lezione e la pubblica senza il consenso preventivo del docente? Quest’ultimo può richiedere ed ottenere la rimozione immediata di quel contenuto dal web. Infatti, tanto sotto il profilo della tutela della privacy quanto sotto quello del diritto d’autore, la registrazione è consentita esclusivamente per uso privato (il che esclude qualsiasi forma, anche gratuita, di divulgazione a terzi).

L’istituto scolastico può considerarsi legittimato ad usare le lezioni tenute dai propri docenti per il solo fatto di avergliele commissionate? No. Tale condotta rientrerebbe, a nostro avviso, in quelle comunque lesive del diritto d’autore. Come già spiegato, il rapporto che lega l’istituto scolastico e il singolo docente ha ad oggetto il conferimento di un incarico (tenere le lezioni). Questo non significa che esso ricomprenda automaticamente anche i diritti d’autore su quelle lezioni. Infatti, titolo originario d’acquisto del diritto d’autore è la creazione dell’opera (art. 6 l. 633/41); nel caso che stiamo analizzando, è chiaro che la lezione viene predisposta e realizzata dal docente, che, quindi, è da considerarsi quale autore della stessa e al quale andranno riconosciuti i relativi diritti. Ciò detto, però, è necessario accertarsi che quei diritti non siano stati in concreto ceduti: è possibile che il docente abbia (più o meno consapevolmente) trasferito tutti o parte dei propri diritti di sfruttamento dell’opera in capo all’istituto scolastico. Tale cessione potrebbe essere stata prevista all’interno del contratto di lavoro sottoscritto dal docente, ovvero essersi realizzata per via implicita, ad esempio tramite riconoscimento del regolamento scolastico.

A cosa può andare incontro il soggetto che ha violato il diritto d’autore e quali sono le tutele previste in favore del titolare di quel diritto? L’autore di un contenuto impropriamente utilizzato può richiedere ed ottenere l’applicazione di varie misure o sanzioni[1] che verranno irrogate direttamente dall’autorità amministrativa (es. AGCOM) o giudiziaria, in relazione soprattutto alla gravità dell’illecito[2].

[1] Le sanzioni possono essere di natura civile, ma anche penale o amministrativa (nei casi più gravi). In termini generali, la legge prevede che, in caso di lesione di un diritto di utilizzazione economica, il titolare del diritto possa agire in giudizio per ottenere la distruzione delle copie illecitamente realizzate o l’eliminazione dello stato di fatto da cui risulta la violazione, nonché per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

[2] Per un quadro generale si consiglia di consultare https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/faqs-on-copyright-it#3.

Note

[1] Sul punto vedi anche A. Cherchi, Nelle lezioni online (ora obbligatorie) la tutela della privacy è fai-da-te, pubblicato  su https://www.ilsole24ore.com/art/nelle-lezioni-online-ora-obbligatorie-tutela-privacy-e-fai-da-te-ADiqNkH

[2] Consulta il testo su https://www.privacy-regulation.eu/it/index.htm.

[3] Il testo del provvedimento è reperibile su https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784

[4] Sul punto si osserva che è la stessa legge ad ammettere l’oralità delle opere dell’ingegno, specialmente in relazione alle creazioni di tipo scientifico o didattico (art. 2, n. 1, l.d.a.). Ne consegue che, laddove la lezione non dovesse esser stata fissata su di un supporto fisico, non per questo essa perderebbe il diritto ad essere tutelata. Infatti, dovrebbe riconoscersi proprio in capo all’autore della lezione medesima il diritto esclusivo di procedere in tal senso. La giurisprudenza, inoltre, ha esplicitamente riconosciuto il carattere creativo dell’attività didattica, presupposto necessario affinché possa operare la tutela (Trib. Milano 12 ottobre 1998, in Annali it. dir. autore, 1999, 577).

[5] Diversamente dovrebbe concludersi se il professionista fosse stato ingaggiato per la realizzazione di lezioni da divulgare online (es. Università telematica). In questo caso, infatti, il rapporto contrattuale avrebbe ad oggetto l’opera nel suo complesso, nonché la possibilità di riprodurla. I diritti di sfruttamento economico e di esclusiva sulla pubblicazione sarebbero, pertanto, configurabili in capo alla scuola (fermo restando che la paternità dell’opera deve essere sempre riconosciuta al suo autore, non potendo essere ceduta neppure dietro contratto). Sul punto vedi anche, https://www.laleggepertutti.it/273077_conferenze-e-lezioni-lecito-filmarle-e-pubblicarle-su-youtub.

[6] https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy.

[7] Le sanzioni possono essere di natura civile, ma anche penale o amministrativa (nei casi più gravi). In termini generali, la legge prevede che, in caso di lesione di un diritto di utilizzazione economica, il titolare del diritto possa agire in giudizio per ottenere la distruzione delle copie illecitamente realizzate o l’eliminazione dello stato di fatto da cui risulta la violazione, nonché per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

[8] Per un quadro generale si consiglia di consultare https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/faqs-on-copyright-it#3.

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