Criticità della nuova legittima difesa e delle altre modifiche

| Diritto Penale

Il 28 marzo 2019 il Parlamento ha definitivamente approvato la proposta di legge (A.S. 5 e abb.-B; A.C. 1309-A) volta a modificare la disciplina della legittima difesa. Il provvedimento entrerà in vigore solo a seguito della promulgazione del Presidente della Repubblica e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Scarica da questo articolo il testo definitivo). In fase di discussione del testo normativo, sono state effettuate diverse consultazioni al fine di valutare eventuali aspetti negativi della nuova legge.  Valutiamo prima quali sono state le novità introdotte prendendo spunto dal materiale presente alla Camera dei deputati – Servizio Studi XVIII Legislatura in relazione al contenuto della riforma.

Cosa prevede la riforma.

  • Il contenuto della riforma Il provvedimento approvato dal Parlamento modifica la disciplina della legittima difesa, rafforzando le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio, e interviene inoltre su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio. In particolare, la riforma:
  • modifica la disciplina della legittima difesa domiciliare, ossia la disposizione (comma 2 dell’articolo 52 c.p.) che autorizza il ricorso a «un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui». In relazione a tale fattispecie, la modifica consiste nella specificazione che si considera “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa;
  • introduce un’ulteriore presunzione all’interno dell’articolo 52 c.p., in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all’interno del proprio o dell’altrui domicilio (da intendersi in senso ampio, quale luogo ove venga esercitata attività commerciale, imprenditoriale o professionale), agisca al fine di respingere un’intrusione effettuata con violenza o minaccia;
  • interviene sulla disciplina dell’eccesso colposo (art. 55 c.p.), escludendo, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità;
  • prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (art. 624-bis c.p.) la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa;
  • inasprisce il quadro sanzionatorio per una serie di reati contro il patrimonio: violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e l’ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato; furto in abitazione, furto con strappo e condotte aggravate; rapina e ipotesi aggravate e pluriaggravate;
  • interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell’eccesso colposo, specificando che, nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto: in tal modo l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Si prevede, inoltre, che nei casi di eccesso colposo, al danneggiato sia riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto «della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato»;
  • introduce il patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa; prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di cui alla legittima difesa domiciliare.

Le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad approvare la riforma.

Il nuovo testo normativo (escluse le modifiche relative solo all’innalzamento delle pene edittali per il reato di violazione di domicilio, furto in abitazione e rapina) mira a rendere più certi i requisiti per l‘applicazione della legittima difesa. La configurazione attuale lascerebbe un notevole margine di discrezionalità al magistrato e questo comporterebbe che il cittadino, esercitando il diritto di difendersi, si ritroverebbe a dover subire un procedimento penale, rimanendo esposto ai relativi costi ed alle incertezze degli esiti del processo.

Sull’inasprimento delle sanzioni.

E’ praticamente unanime l’opinione secondo la quale inasprire le pene edittali non abbia aclun effetto positivo.

L’Unione delle Camere Penali ritiene che:“ritenendo che l’aumento delle pene non sia affatto utile in termini deterrenti e dissuasivi, in quanto non è mai servito a scoraggiare la commissione dei reati in genere (ed in particolare di questa tipologia di reati), introducendo peraltro all’interno del sistema sanzionatorio delle pericolose sproporzioni.”

Il CNF ritiene che: “Un aumento di pena non ha mai costituito un deterrente. Come diceva Cesare Beccaria in “Dei delitti e delle pene” chi commette un reato punta all’impunità, aumentare la pena non lo fa desistere; Aumentare la cornice edittale dell’ipotesi aggravata dell’ultimo comma del 614 non riteniamo sia confacente perché l’ipotesi finisce per rendere sproporzionata la pena rispetto ad ipotesi magari minime/lievi di “violenza sulle cose” come ad esempio la rottura di una serratura nella porta che sarebbe automaticamente punibile nella proposta con un minimo di 5 anni”

Sull’automatismo dell’applicazione della legittima difesa.

Un qualche cosa che molti pensano, a causa delle notizie che sono apparse in televisione e sui social, è il fatto che con la nuova legittima difesa, sia automatica la sua applicazione e conseguentemente, il soggetto che nelle situazioni previste dalla norma, eserciti il diritto di difesa, non debba subire un procedimento. QUESTO E’ FALSO. Sarà sempre necessario che un magistrato valuti concretamente l’esistenza o meno degli elementi caratterizzanti la legittima difesa e quindi applicarla.

L’Unione delle Camere Penali ha affermato che: “Occorre subito dire che le esigenze che si intendono soddisfare apportando da un lato modifiche alla struttura della scriminante, dall’altro al profilo della colpevolezza, risultano certamente velleitarie in quanto non sarà mai possibile evitare, tanto più negli episodi più gravi e controversi, che la Magistratura intervenga per valutare doverosamente la sussistenza della liceità del comportamento “difensivo” (in quanto solo in alcune rarissime ipotesi, ove esso risulti ictu oculi tale vi potrà essere o la non iscrizione a notizie di reato ovvero un immediato proscioglimento come già oggi avviene in base al diritto vigente)”.

Sulla modifica dell’art. 55 c.p. “Eccesso colposo”.

l’aggiunta del secondo comma all’art. 55 c.p. viene considerato dagli studiosi e dalle varie associazioni come un qualche cosa di potenzialmente positivo ma di difficile applicazione.

Le valutazioni positive.

L’UCP ritiene che “attenta considerazione meritino le proposte che introducono, a certe condizioni, una presunzione di assenza di colpevolezza per chi reagisce sulla spinta emotiva della particolare condizioni in cui è avvenuta l’aggressione. In questo modo non si stravolge l’istituto e si conferisce il giusto peso ai “diritti della paura”. All’atto pratico si estende la stessa regola all’erronea supposizione dell’esistenza di una scriminante (art. 59 c.p.), ma limitandone l’operatività alle sole ipotesi di legittima difesa “domiciliare” (attuale art. 52, commi 2 e 3, c.p.) e richiedendo che la reazione “eccessiva” o relativa ad una situazione “mal percepita” come integrante gli estremi della legittima difesa trovi origine in un “grave perturbamento psichico” causato dalla aggressione (reale o erroneamente percepita come tale).”

Il Prof. Caruso sostiene che: “Si tratterebbe, in definitiva, di introdurre anche nel nostro ordinamento una specifica causa scusante […] e cioè di situazione tipicizzate dal legislatore come preclusive del giudizio di colpevolezza normativa nei confronti dell’imputato. […] Credo che un intervento sull’art. 55 c.p. non solo sarebbe ortodosso sul piano dogmatico, ma contribuirebbe ad allineare l’ordinamento penale italiano a un ordinamento penalisticamente affine ed evoluto […] come quello tedesco”

Le valutazioni negative.

Il CNF sostiene che “Escludere la punibilità per fatto colposo, solo perché commesso per concitazione o per paura, sembra in verità un’ipotesi eccessiva, tanto più che l’elaborazione giurisprudenziale, per fronteggiare situazioni legate a false ed inesatte rappresentazione della realtà, ha creato la figura della legittima difesa putativa. Questa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima ipotesi la situazione di pericolo non esiste obiettivamente, ma è presupposta sulla base di un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti, errore determianto da una situazione obiettiva atta a far insorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta. […] Non solo, ma rendere legittimo l’uso delle armi, anche in situazioni in cui il pericoo paventato non sia attuale, ma solo potenziale (ipotetico), addirittura legato agli stati emotivi di un soggetto, significa consentire l’uso delle armi, anche in assenza del pericolo di un’aggressione personale, solo perché il soggetto si sente, anche immotivamente, in pericolo”.

Il prof. Palazzo ritiene che: “[…] è da evitare in ogni caso l’inaccettabile commistione del piano oggettivo con quello soggettivo: oltre che concettualmente errata, siffatta commistione è giuridicamente esposta al rischio di forti censure anche costituzionali. Non è pensabile che la valutazione della proporzione o addirittura dell’esistenza del pericolo di aggressione venga effettuata alla stregua dell’atteggiamento psicologico dell’aggredito o del presunto tale. Una simile vera e propria inversione dei piani si risolverebbe nella sostanza in una finzione, che desume l’esistenza di un requisito oggettivo da atteggiamento psicologico. Finzione, da un lato, inutile in quanto esistono a questo scopo le disposizione dell’imputazione soggettiva, vigenti od eventualmente riformate. Ma finzione, dall’altro lato, altresì suscettibile di incorrere in censure di costituzionalità nella misura in cui rimette la valutazione di illecità e antigiuridicità di un fatto pur sempre offensivo di un bene giuridico alla variabilità delle reazioni soggettive dell’aggredito”.

Conclusioni.

Dall’analisi del testo normativo e dalla lettura delle osservazioni poste da Illustri operatori del diritto, mi sono convinto che se da un lato è comunque opportuno che l’aspetto emotivo e psicologico entri a far parte della valutazione/esclusione della colpa (in situazioni ovviamente particolari), dall’altro lo stesso aspetto sia portatore di numerose problematiche a livello teorico e pratico. Da operatore del diritto non posso far altro che attendere le prime applicazioni della norma per poter effettivamente valutare la sua portata.

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