Come scegliere la procedura espropriativa, la ricerca dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. e la richiesta all’Agenzia delle Entrate

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Per recuperare un credito è consigliabile, prima di procedere al pignoramento, verificare se, a nome del debitore, siano pendenti altre procedure esecutive.

Infatti, è meno oneroso intervenire in un processo esecutivo già in corso.

Invece, nel caso in cui non vi siano pignoramenti pendenti, il creditore dovrà scegliere quale tipo di pignoramento notificare (mobiliare, immobiliare o presso terzi).

A tal fine, conoscendo il codice fiscale del proprio debitore, potrà effettuare in conservatoria le ricerche degli immobili (fabbricati, terreni etc.) di cui quest’ultimo potrebbe risultare proprietario per intero oppure pro quota.

In tal caso, la ricerca dei beni immobili è finalizzata a promuovere un pignoramento immobiliare che, se da un lato può comportare un pieno ed integrale soddisfacimento del proprio credito, dall’altro, però, prevede un congruo anticipo di spese di procedura a carico esclusivo del creditore procedente.

Se è vero che queste spese potrebbero essere recuperate con la vendita dell’immobile però il creditore procedente è pur sempre tenuto ad anticiparle, pena la sospensione e/o interruzione del processo esecutivo immobiliare.

Meno costosi sono il pignoramento presso terzi e il pignoramento mobiliare.

Per individuare i beni da sottoporre a pignoramento mobiliare oppure i soggetti terzi da pignorare, il creditore, dopo avere notificato il precetto, può chiedere al Presidente del Tribunale l’autorizzazione alla “ricerca con modalità telematiche” ex art. 492 bis c.p.c.

In particolare, l’istanza ex art. 492 bis c.p.c. può essere presentata dinanzi al Tribunale dove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede solo dopo che siano decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto e non oltre i 90 giorni dalla stessa; il precetto, infatti, non deve essere scaduto ma deve essere efficace ex art. 481 c.p.c. come, ad esempio, nel caso in cui, nelle more dell’istanza, si provveda ad iscrivere un pignoramento e si incardini una procedura esecutiva proprio per evitare la decorrenza del termine di 90 giorni.

L’istanza deve essere presentata nel PCT dal legale del creditore al Presidente del Tribunale delle esecuzioni mobiliari del luogo ove il debitore ha la residenza, domicilio o dimora, corredata dal pagamento del contributo unificato (volontaria giurisdizione) e della marca, del titolo esecutivo e del precetto notificati, e deve contenere il numero di fax del difensore e l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e di posta ordinaria.

Il Presidente, verificato che l’istanza 492 bis c.p.c. sia stata regolarmente, rilascerà l’autorizzazione con decreto inaudita altera parte posto che questa procedura, di volontaria giurisdizione, non è previsto il contraddittorio con il debitore.

Quantunque l’accesso diretto dell’Ufficiale Giudiziario alle banche dati dell’anagrafe tributaria non sia stato ancora regolamentato (art. 155 quater disp. att. c.p.c. ), l’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.  prevede, in via transitoria, che il creditore procedente possa essere autorizzato dal Presidente del Tribunale, a norma dell’articolo 492-bis c.p.c., a richiedere ed ottenere tutte le informazioni dai gestori delle banche dati: dell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, del Pubblico Registro Automobilistico e delle Banche dati degli enti di previdenza.

In tal caso, ottenuta l’autorizzazione dal Presidente, il creditore dovrà presentare il decreto di autorizzazione e un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente che provvederà sulla richiesta.

Poiché ogni Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate prevede un sistema parzialmente diverso per l’inoltro della istanza, si consiglia di accedere al sito internet di riferimento e cercare “accesso alle banche dati ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c.”.

Si riportano le istruzioni della Direzione regionale Lazio dell’Agenzia delle Entrate.

“Accesso alle banche dati ai sensi degli articoli 492-bis C.P.C. e 155-quinquies delle disposizioni per l’attuazione del C.P.C”.

A seguito del Decreto Legge n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2015, i creditori autorizzati dal Presidente del Tribunale possono ottenere dai gestori delle banche dati di cui all’art 492-bis del C.P.C. le informazioni nelle stesse contenute.

Le istanze di accesso autorizzate dai tribunali del Lazio devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla Direzione regionale del Lazio (indirizzo p.e.c. dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it).

Le richieste devono essere tassativamente predisposte secondo le seguenti istruzioni:

  1. formulare una istanza d’accesso indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio, contenente, tra l’altro, il nominativo delle parti (creditore e debitore) ed i rispettivi codici fiscali;
  2. allegare l’autorizzazione del Presidente del Tribunale (o di un suo delegato) ad accedere alle informazioni di cui l’Agenzia delle Entrate è titolare (nell’autorizzazione devono comparire sia il nominativo del debitore che quello del creditore e deve essere leggibile il numero del Registro generale);
  3. allegare la procura alle liti rilasciata dal creditore al legale che lo rappresenta; la stessa può risultare anche in calce o a margine di un altro atto eventualmente allegato (es. istanza presentata al tribunale, atto di precetto, ecc.);
  4. allegare l’attestazione di conformità della copia del provvedimento autorizzativo e degli altri allegati “agli originali in proprio possesso o alla copia estratta dal fascicolo informatico di cui al procedimento n.r.g.__________ del Tribunale di __________________”. L’attestazione deve pervenire in originale firmato digitalmente (formato p7m) o, in assenza di carta firma digitale, inviata in copia di originale con firma autografa e corredata da copia di un documento d’identità;
  5. se l’accesso è finalizzato alla riscossione di crediti relativi a controversie individuali di lavoro o maturati dagli avvocati in qualità di difensori d’ufficio, attestare espressamente tale circostanza, con dichiarazione firmata digitalmente (formato p7m) o con firma autografa (in questo secondo caso allegare copia di originale con firma autografa e copia di un documento d’identità del firmatario).

Al fine di agevolare la corretta assegnazione della richiesta è opportuno inserire nell’oggetto la seguente dicitura: “accesso alle banche dati ex art. 492-bis CPC – autorizzata dal Tribunale di _______________________ Avvocato ___________ – RG n. ___________ / Ufficio Gestione Tributi”.

Non è opportuno allegare altra documentazione (sentenze, decreti ingiuntivi, notifiche).

I dati di cui l’Agenzia delle Entrate è titolare e che pertanto possono essere forniti sono:

–              ultima dichiarazione dei redditi, se presentata nell’ultimo biennio;

–              certificazioni dei sostituti d’imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo trasmesse nell’ultimo biennio (annualità più recente);

–              estremi degli atti del registro degli ultimi 10 anni (tipo atto, codici fiscali delle parti, estremi della registrazione);

–              elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari (si precisa che nell’archivio dei rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldo, giacenza media o singoli movimenti).

A seguito della richiesta, la Direzione regionale invierà tramite p.e.c. l’invito a versare, tramite modello F24, i tributi speciali dovuti, che vengono quantificati in base ai documenti effettivamente disponibili.

Per razionalizzare il flusso delle lavorazioni non è più possibile anticipare il versamento dei tributi speciali ed ottenere parte dei dati in via prioritaria.

Eventuali versamenti eseguiti spontaneamente, dal 20 dicembre 2016, con le modalità precedentemente indicate su questo sito saranno considerati in acconto dei tributi dovuti.

Ovviamente è sempre possibile limitare, preventivamente o dopo la determinazione del quantum dovuto, la richiesta ad alcune delle informazioni disponibili, effettuando il versamento parziale dei tributi richiesti.

Nel caso in cui le informazioni sui conti correnti ottenuti dall’anagrafe tributaria non dovessero avere un esito positivo e pertanto si volesse procedere ad un nuovo controllo, il creditore sarà tenuto a presentare una nuova istanza di autorizzazione al Presidente del Tribunale non potendo riutilizzare la precedente ordinanza autorizzativa già presentata all’Agenzia.  (Estratto di  “Guida al recupero del credito e strumenti a tutela del debitore” di Avv. Mariateresa Elena Povia edito Ad Maiora)

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