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Premessa
IL CONCORSO DI REATI ED IL CONCORSO APPARENTE DI NORME COESISTENTI
- CONCORSO DI REATI
Si ha concorso di reati quando un soggetto viola più volte la legge penale e perciò è chiamato a rispondere di più reati.
Non si ha concorso di reati nei casi in cui la legge, nella previsione tipica della singola norma incriminatrice, faccia rientrare più fatti che, singolarmente considerati, costituiscono reati diversi (es.: la rapina comprende la fattispecie del furto e della violenza privata). Tale unificazione legislativa dà luogo alle figure del reato continuato, del reato abituale e del reato complesso).
Quanto alla disciplina del concorso di reati, sono concepibili in astratto tre sistemi:
- L’ASSORBIMENTO, in virtù del quale si applica solo la pena prevista per il reato più grave
- IL CUMULO MATERIALE, per il quale si applicano tante pene quanti sono i reati commessi
- IL CUMULO GIURIDICO, per il quale si applica la pena prevista per il reato più grave, aumentata proporzionalmente alla gravità delle pene previste per gli altri reati: la pena complessiva risulta però inferiore al cumulo materiale
IL concorso di reati può essere:
- MATERIALE, quando con più azioni od omissioni un soggetto viola più volte la stessa o differenti disposizioni di legge (:Tizio ruba più volte oppure ruba e poi uccide la vittima)
In tal caso si fa luogo al cumulo materiale (tot crimina tot poena) e al responsabile verranno comminate tante pene quante sono le violazioni commesse, con alcuni temperamenti circa la pena massima da infliggere (artt.72-80 c.p.)
La disciplina dettata dal Codice penale per il concorso materiale di reati si applica sia nel caso che una stessa persona sia giudicata per più fatti, sia nel caso che contro di essa debbano eseguirsi più condanne (artt.71 e 80 c.p.)
- FORMALE (o IDEALE), quando con una sola azione od omissione si viola più volte la stessa o diverse leggi penali, commettendo più reati. Il concorso formale può essere
- Eterogeneo, quando con una sola azione od omissione si violano diverse disposizioni di legge (; con un colpo di pistola si uccide una persona e se ne ferisce un’altra)
- Omogeneo, quando con una sola azione od omissione, si compiono più violazioni della medesima disposizione di legge (es.: una lettera che offende la reputazione di più persone)
In questi casi, si fa luogo al cumulo giuridico e si applica la pena prevista per il reato più grave aumentata sino al triplo (art 81 co.1 del c.p.) Quanto alla disciplina del concorso di reati, sono concepibili in astratto tre sistemi:
1- I REATI A STRUTTURA COMPLESSA E REATI COMPLESSI
Possono denominarsi reati a struttura complessa quelli composti da fatti già costituenti di per sé reato.
Sono tali:
- il reato complesso vero e proprio
- il reato abituale
- il reato continuato
2-IL REATO COMPLESSO
L’art 84 del c.p. disciplina il reato complesso che ricorre quando la legge considera come elementi costitutivi o circostanza aggravanti di un “solo” reato fatti che costituirebbero per sé stessi reato. Dalla disposizione della norma in parola, si deduce che il reato complesso è caratterizzato dalla riunione di più reati in uno solo.
Tale riunione legislativa può assumere due forme.
Nella prima i singoli reati vi rientrano tutti come elementi costitutivi dando luogo ad una autonoma figura di reato (es.: la rapina è composta dal furto e dalla violenza privata).
Nella seconda i singoli reati vi rientrano l’uno come elemento costitutivo e l’altro come circostanza aggravante lasciando inalterato il titolo del reato base (furto aggravato con violazione di domicilio)
In tali casi non si applicano le norme sul concorso (art.84 co.1) perché il reato complesso è considerato dalla legge (in applicazione del principio di specialità ex art 15 c.p.) come reato unico.
Per aversi reato complesso occorre che i reati siano legati tra loro, non da un rapporto di mera occasionalità, ma da precise connessioni sostanziali; di regola occorre un nesso teleologico di mezzo a fine
3-IL REATO CONTINUATO
Si verifica quando con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si commettono anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge (art 81 co.2)
Il fondamento dell’istituto in parola viene individuato nella minore pericolosità sociale di chi commette più reati in esecuzione di un unico disegno criminoso rispetto a chi commette più reati autonomi l’uno dall’altro.
La continuazione non è applicabile ai reati colposi, non potendo sussistere il “disegno criminoso”
4- LA FATTISPECIE CONCRETA- TRA OMICIDIO E ATTI PERSECUTORI E’ CONFIGURABILE LA CONTINUAZIONE O IL REATO COMPLESSO?
Il caso riguardava l’omicidio di Caio posto in essere da Tizio e per il quale Tizio veniva condannato, a seguito di giudizio abbreviato, a sedici anni di reclusione per la continuazione tra il reato di cui all’art.612bis e quello dell’art 575, quest’ultimo aggravato dai futili motivi e dalla commissione del fatto ad opera dello stesso Caio già resosi responsabile del delitto di atti persecutori nei confronti della vittima. Le generiche venivano riconosciute equivalenti alle aggravanti.
La Corte di Cassazione a Sezione unite con sentenza n.38402/21 del 15.07.21, in relazione a questa fattispecie, veniva investita della problematica riguardante la configurabilità o meno del reato complesso in caso dell’omicidio commesso dopo l’esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall’agente nei confronti della persona offesa.
Il principio di diritto assunto dalla Suprema Corte dopo una attenta disanima degli istituti in rilievo era il seguente:”La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell’agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, comma primo, n. 5.1., cod. pen. – punito con la pena edittale dell’ergastolo – integra un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma primo, cod. pen., in ragione della unitarietà del fatto».
La problematica riguardava il diverso orientamento giurisprudenziale che aveva negato la configurabilità, nel caso di specie, di un’ipotesi di reato complesso, ravvisandosi piuttosto un concorso tra l’omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 comma 1 n. 5.1 cp e il delitto di stalking ex art. 612 bis cp., e concludendo che il delitto di atti persecutori concorre con quello di omicidio, pur se aggravato dalla commissione della condotta persecutoria in danno della stessa vittima.
Altro orientamento, invece, escludeva la continuazione tra il reato di omicidio e di atti persecutori, proprio perchè tra l’omicidio aggravato dal compimento di una condotta persecutoria da parte dello stesso autore nei confronti della medesima vittima, si concreta proprio la figura del reato complesso che, in qunato tale, assorbe il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. Ragionando nel senso della continuazione tra i due reati si arriverebbe alla aberrante conclusione della sostanziale abrogazione della disciplina del reato complesso di cui all’art. 84 c.p. e della duplice contestazione,in violazione del principio generale del ne bis in idem, nei suoi aspetti sia processuali sia sostanziali, a carico del reo, del delitto volontario aggravato ex art. 576, primo comma, n. 5.1 c.p. e di quello di atti persecutori.
Le Sezioni Unite adersicono a questo secondo orientamento constatando di come la fattispecie in esame presenti le caratteristiche strutturali del reato complesso circostanziato che include il reato di stalking quale aggravante dell’omicidio. Non solo, nel caso specifico, risulta, con chiara evidenza, sussistente, il requisito della contestualità spazio-temporale e della prospettiva finalistica unitaria dei fatti complessivamente considerati.
Le considerazione summentovate sono essenziali al fine di far operare la disciplina di cui all’art. 84 c.p. . Si escluderà invece la possibilità di assorbire le condotte persecutorie nella fattispecie aggravata in tutti quei casi in cui l’omicidio della vittima sia avvenuto a distanza consistente di tempo dai fatti di cui all’art. 612 bis c.p. poiché in tal caso non si sussiterebbe il requisito minimo dell’unitarietà del fatto rappresentato dalla contestualità dei due reati.
Importante la conseguenza sul piano sanzionatorio.
Infatti, per effetto deIl’accogIimento del motivo di ricorso sull’assorbimento del reato di attl persecutori in quello di omicidio aggravato, in applicazione deII’affermato principio dì diritto sulla natura di reato complesso propria dl quest’ultimo delitto, la pena corrispondente al reato assorbito deve essere eliminata, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen. Con la sentenza impugnata, ritenuta la continuazione fra i due delitti, la pena-base per l’omicidio aggravato era determinata in ventuno anni e selimesl di reclusione, aumentata ai sensi dell’art. g1 cod. pen. di un anno e sei mesi e ridotta a quindici anni e quattro mesi per il rito abbreviato. Va pertanto eliminato l’aumento di un anno e sei mesi per la continuazione, e la rimanente pena-base deve essere ridetermlnata, con la riduzione per l’abbreviato, in quattordici anni e quattro mesi dl reclusione.
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