La risarcibilità del danno tanatologico

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Premessa. Il “diritto alla vita”

E’ preliminarmente necessario un breve prologo sul concetto di “diritto alla vita”.
Il diritto alla vita appartiene ad un ramo dei diritti umani e rappresenta un diritto inalienabile dell’uomo. Esso ricomprende non soltanto il concetto che un uomo non debba essere privato della vita in senso stretto, ma altresì della propria dignità; è dunque quel diritto universale di vivere la propria esistenza.
Partendo dal concetto di cui sopra, sancito dall’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, andiamo a vedere come il c.d. diritto alla vita viene tutelato nel nostro ordinamento con riguardo ad un momento specifico, e cioè quello in cui la vittima di una lesione, subirebbe la lucida agonia dell’approssimarsi della morte, e come l’intensità della sofferenza provata dall’avvicinarsi della propria fine, possa divenire oggetto di risarcibilità: il c.d. danno tanatologico o danno da morte.

La tutela del danno tanatologico nel nostro ordinamento

Il danno tanatologico rientra, dal punto di vista giuridico, nella categoria dei c.d. danni non patrimoniali, come il danno morale, esistenziale e biologico, previsti ex art. 2059 c.c., e costituzionalmente protetti negli artt. 2 e 32, rappresentando congiuntamente ad essi una ulteriore categoria di danno.
La problematica derivante da tale tipologia di danno riguarda in primo luogo la difficoltà d’accertamento dello stesso e pedissequamente la risarcibilità.
Sul secondo tema introdotto, quello relativo al risarcimento danni, corre l’obbligo sottolineare che già nel 2008 la Suprema Corte era intervenuta al fine di codificare il concetto, in quel caso, di danno esistenziale, ma in quell’occasione, gli Ermellini decisero di ricondurlo nella categoria unitaria di danno non patrimoniale al fine di non duplicare le voci di danno.

Le sentenze “San Martino”

Più recentemente vi sono state ben 10 sentenze, denominate anch’esse “San Martino”, poiché pubblicate il 10 ottobre 2019, di contenuto analogo a quello delle sentenze del 2008, con cui la Cassazione ha voluto riordinare nuovamente l’intera materia risarcitoria non patrimoniale, e non solo.

Ciò che allo scrivente preme mettere in evidenza è la questione della risarcibilità relativa al danno tanatologico così come elaborata con la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 28989/2019, che fu tenuta a valutare sia iure proprio che iure hereditario questa voce di danno.

Il caso

I fatti di causa possono brevemente riassumersi come segue: un paziente era deceduto a seguito di una infezione contratta all’interno di una azienda ospedaliera e i parenti dello stesso avevano intentato causa contro tale azienda richiedendo altre voci di danno non patrimoniale, tra cui il “danno da perdita della vita”.

Nel punto 21 gli Ermellini sottolineano: “Varrà al riguardo richiamare la testuale previsione di Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 (punto 4.8) secondo cui: “determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.

Essendo poi il “diritto alla vita” riconosciuto dall’art 2 CEDU, Giudici della Suprema Corte al punto 32 della sentenza in questa breve disamina, precisano che la norma “non detta specifiche prescrizioni sull’ambito e i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, nè, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l’attribuzione della tutela ri-sarcitoria, il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha comunque carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull’evento lesivo in sè considerato (Sez. L, Sentenza n. 14940 del 20/07/2016, Rv. 640733 – 01).”

Si evince dunque che la Suprema Corte abbia nuovamente ricondotto la risarcibilità del danno tanatologico all’interno dell’unitarietà del danno morale, questo al fine di non duplicare le voci di danno.

La risarcibilità iure proprio e iure hereditatis

Per quanto concerne poi la risarcibilità iure proprio e iure hereditatis nel punto 28, la sentenza recita “ la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto, in favore degli attori, il risarcimento del danno tanatologico iure haereditatis, nella specie dagli stessi non concretamente rivendicato, con la conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.

Conclusioni

Ne consegue che nel caso che ci occupa non è stato previsto ristoro del danno, ma che in generale si sarebbe dovuto provare in giudizio il nesso di casualità tra la condotta tenuta dal responsabile e il successivo evento morte, tenuta conto dell’ agonia patita dalla vittima e la sofferenza provata in iure proprio dagli eredi.

di Avvocato Pietro Di Tosto

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