Pene più severe per i reati fiscali e diminuzione del contante con la Legge n.157/2019

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La legge 157 del 2019, di conversione del decreto fiscale 124/19, prevede pene più severe e la custodia cautelare in carcere in caso di omessa dichiarazione.

Infatti, la pena per tale reato, che era prevista con un minimo di 1 anno e sei mesi, sale a due anni e la pena massima passa da 4 a 5 anni, sempre nel caso in cui l’imposta evasa, con riferimento a ciascuna imposta, sia superiore alla soglia di 50.000 euro.

Questo aumento nel massimo della pena a 5 anni comporta l’applicabilità della custodia cautelare in carcere ex art. 280 c.p.p. che prima, invece, era esclusa, con un’evidente ed eccessiva sproporzione rispetto ad altri reati.

Comunque, la normativa offre un’apertura di non punibilità quando l’autore del reato, prima che abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento o di indagine penale, presenti la dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e nel caso di omesso pagamento IVA vi provveda con ravvedimento operoso.

La dichiarazione fraudolenta, che si realizza con l’utilizzo di documenti per operazioni inesistenti oppure con altri artifizi, ha subito un aumento di pena perchè, dalla reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, passa da 4 a 8 anni.
Tuttavia, il legislatore ha introdotto un attenuante speciale che si applica quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, in tal caso caso si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il reato di dichiarazione infedele, che si configura quando viene indicato in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, il legislatore ha diminuito le soglie.

In particolare è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi quando congiuntamente:
a) l’imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad € 100.000,00 e non più ad € 150.000,00 mila;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti sia superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore a euro 2 milioni e non più a 3 milioni.

Quanto all’utilizzo del contante l’attulale limite di € 3.000,00 diminuirà a € 2.000,00 dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per poi scendere ancora ad € 1.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2022, un’anomalia evidente rispetto agli altri paesi dell’Unione per il quali non è previsto alcun limite al contante.

Da ultimo, l’art. 12 ter del D.Lgs. n. 74/2000 introduce dei “casi particolari di confisca” prevedendo che, per i reati tributari più gravi, sia ammissibile una confisca sproporzionale o allargata ex art 240-bis c.p.

 

 

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