LA TRACCIA
L’imprenditore edile Caio, venuto a conoscenza che l’amico sempronio ha intenzione di ristrutturare l’appartamento in cui abita, si dichiara disponibile a eseguire personalmente i lavori all’uopo necessari e predispone un preventivo per il complessivo importo di 45000 euro. Sempronio, ricevuto brevi manu il preventivo, vi appone a penna alcune modifiche, indicando il corrispettivo di 35000 euro e precisando che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il 15novembre 2019 e avrebbero dovuto concludersi entro il 31 gen 2020. Lo stesso sempronio riconsegna poi a Caio il documento così modificato. Dopo alcuni giorni, in data 10 ott 2019, Caio invia a Sempronio una email regolarmente ricevuta dal destinatario con la quale dichiara di accettare le nuove condizioni e si rende disponibile a iniziare i lavori già dal 18 ott. Con successiva email del 15 ott 2019, Sempronio comunica però di voler annullare la propria commissione e invita Caio a non dare avvio alle opere. Qualche tempo dopo, però, Sempronio riceve una lettera da parte di Caio nella quale questi, lamentando l’inadempimento agli obblighi contrattuali, chiede la corresponsione della somma di euro 35000 a titolo di ristoro del danno conseguente alla mancata esecuzione del contratto. Sempronio si rivolge dunque a un legale per conoscere quale posizione assumere nei confronti dell’altrui pretesa creditoria. Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rediga un parere motivato, illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito.
SCHEMA
Per risolvere il caso in esame occorreva premettere che il contratto concluso tra le parti era quello avverso il quale Sempronio aveva modificato l’importo a 35.000,00 in quanto l’art. 1326, ult. co. c.c. stabilisce che “un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”. Bisognava anche accennare agli istituti della conclusione del contratto (1326 c.c.), all’art. 1372 c.c. primo comma e all’art. 1373 c.c. sul recesso unilaterale e quindi riagganciarsi al 2227 c.c..
Quindi, bisognava prestare attenzione a questa frase : “L’imprenditore edile Caio, venuto a conoscenza che l’amico Sempronio ha intenzione di ristrutturare l’appartamento in cui abita, si dichiara disponibile a eseguire personalmente i lavori”.
Il termine “personalmente” doveva far capire subito che non ci troviamo nell’ambito dell’istituto dell’appalto ma in quello del contratto d’opera ex art. 2222 c.c.
Occorreva quindi operare una breve spiegazione sulle differenze dei due istituti.
Poi, si sarebbe dovuto entrare nel vivo del parere ovvero analizzare l’istituto del recesso come disciplinato dall’art. 2227 c.c.
Concludere che Sempronio, avendo esercitato il diritto di recesso prima dell’esecuzione dell’opera, sarebbe stato tenuto solo a risarcire il mancato guadagno laddove ciò fosse stato dimostrato da Caio.
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