Il caso di Cassino e l’obbligo di denuncia

| Attualità, Criminologia, Diritto Penale

E’ di pochi giorni fa l’agghiacciante notizia dell’ennesimo infanticidio.

Una donna residente a Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone ha strangolato il figlio perché faceva i capricci in quanto voleva tornare dalla nonna. Sembra che la donna soffrisse di disturbi forse connessi a stati depressivi e più volte si sia rivolta ad ospedali e strutture di supporto.

E’ di poche ore fa la notizia dell’arresto pure del padre , che sembra fosse presente al momento del fatto e che non abbia fatto nulla per evitare di portare a termine il misfatto

Lo spaventoso fatto di cronaca ci fornisce lo spunto per rispondere agli interrogativi che tutti ci poniamo quando ci troviamo di fronte ad un fatto come questo o similare. Tutti noi viviamo in collettività, abbiamo dei vicini, siamo a stretto contatto con persone che vivono in nostra prossimità.

Il cittadino ha un obbligo di denuncia?

Quante volte ci siamo trovati, all’interno della nostra casa a sentire le furibonda urla provenienti da appartamenti limitrofi dove non sappiamo cosa stia avvenendo: una banale lite, in famiglia,  dai toni accesi o invece sta succedendo qualcosa di molto più grave?

E spesso ci domandiamo, chiamiamo o no le Forze dell’Ordine?  Nella stragrande maggioranza dei casi chiudiamo la porta  con ancora più mandate e ce ne andiamo a dormire.

Poi se il giorno dopo, qualche operatore delle Forze dell’Ordine  ci chiede qualcosa su quello che è successo la sera prima, facciamo finta di non aver mai visto né sentito nulla, dichiariamo che il fatto avvenuto è inspiegabile, che si trattava di una bella famiglia , che mai avevano dato motivo di pensare che potesse succedere qualcosa di grave.

Il più delle volte ci comportiamo così perché abbiamo paura che la nostra condotta omissiva possa avere delle conseguenze sul piano penale.

Per quanto riguarda gli eventi di Cassino, che hanno dato lo spunto alle riflessioni in oggetto, allo stato, essendosi appena avviata l’attività di indagine,  non abbiamo sufficienti elementi per  dire se i conoscenti, e i vicini della donna avessero mai avuto sentore delle problematiche che  affliggevano questa famiglia. Diverso discorso per le strutture sanitarie e gli operatori sociali che hanno avuto a che fare con questa donna, gravando su di loro degli obblighi di legge.

Sarà la magistratura a verificare nel concreto, le condotte  penalmente rilevanti, adottando le iniziative e i provvedimenti di conseguenza.

Come detto , il fatto di cronaca sopra richiamato ci serve da spunto per cercare di capire  quali sono i casi in cui il privato cittadino è obbligato a denunciare un fatto un fatto reato alle Autorità Giudiziarie o addirittura intervenire per impedirne la prosecuzione?

Per quanto possa sembrare incredibile, nel nostro Ordinamento non esiste un obbligo di denuncia, salvo casi particolari.

Ed invero recita il primo comma dell’art 333 del c.p.p. (Denuncia da parte di privati).Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria..”

Quindi il cittadino ha una facoltà ma non un obbligo.

Delle denunce anonime non può esser fatto alcun uso salvo quanto disposto dall’art 240 c.p.p. (che recita:”. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato).

Quali sono le eccezioni.

Esiste una norma che parrebbe imporre un obbligo di denuncia, ovvero l’art 364 del c.p. (Omessa denuncia di reato da parte del cittadino).Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato [241310], per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o]  l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno  o con la multa da 103 euro a 1.032 euro .

La norma appena riguardata ha però un ambito di applicazione estremamente ristretto, riguardando solo i casi un cui un cittadino ha conoscenza di delitti contro la personalità dello Stato che sono elencati nel Titolo I del codice penale.

Gli altri casi sono tassativamente previsti dalla legge. In tali evenienze la denuncia è obbligatoria.

Questo l’elenco che prevede sanzioni penali:

  • per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga poi della loro contraffazione (art. 694 c.p. ora sanzionato in via amministrativa);
  • per chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art. 709 c.p.);
  • per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art. 679 c.p.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. 20 comma 6 Legge 18 aprile 1975, n. 110);
  • per chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art. 20 comma 3 Legge 18 aprile 1975, n. 110). Si aggiunga infine che chiunque rinvenga un’arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei Carabinieri (art. 20 comma 5 Legge 18 aprile 1975, n. 110);
  • per i rappresentanti di enti sportivi (affiliati o riconosciuti dal CONI e d All’unire) che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive (per maggiori dettagli artt. 1 e 3 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

In particolare, poi, la denuncia è obbligatoria per chiunque, essendone a conoscenza, omette o ritarda di riferire fatti e circostanze concernenti un sequestro (anche solo tentato) di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.) (tra i fatti e le circostanze rientrano, ad esempio, la notizia del sequestro, le informazioni sulla richiesta e il pagamento del “riscatto”, le circostanze utili per la individuazione e la cattura dei colpevoli ovvero la liberazione del sequestrato) (art. 3 D.L. 15/1/1991, n. 8 conv. con modif. nella L. 15/3/1991, n. 82). Non è punibile però chi ha omesso o ritardato di riferire “in favore del prossimo congiunto” (art. 3 comma 2 D.L. cit.). (tratto da http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/giorno-per-giorno/denuncia/denuncia-obbligatoria )

Altri casi riguardano particolari categorie qualificate, come le Forze dell’Ordine , gli esercenti una professione sanitaria e così via.

Per questi soggetti vige l’obbligo di denuncia e l’omissione è di per sé stessa un reato.

Ma come visto non esiste un obbligo per il privato cittadino di denunciare né tantomeno di intervenire per far cessare un crimine.

Anche se, a rigor di verità,  nel nostro codice di procedura penale è tutt’ora vigente una norma , l’art 383 del c.p.p., che autorizza ogni persona , nei casi di arresto obbligatorio previsti dall’art 380 del c.p.p., di procedere all’arresto in flagranza.

In simile evenienze :”La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.”

Sul punto la Cassazione chiarisce che:” L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 cod. proc. pen., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere. Cass. V, sent. 10958 del 21-3-2005

Trattasi di norma che non sembra possa avere sbocchi pratici, non potendo immaginare come, senza addestramento, senza i mezzi dissuasivi e coercitivi in uso alle Forze dell’Ordine, il cittadino possa procedere all’arresto e trattenere , ad esempio , un malvivente armato.

Quindi se il privato cittadino assiste ad un reato minore (un furto ad un supermercato) come ad uno molto più grave (violenza sessuale) non è gravato da alcun obbligo.

Conclusione.

A mio parere si tratta di un vuoto normativo che andrebbe adeguatamente colmato, estendendo i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

Ma al di là degli interventi normativi, si dovrebbe sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di creare una coscienza diffusa che , anche solo di fronte al sospetto, che si stia verificando un delitto, attenzioni le Forze dell’Ordine.

Se invece di chiuderci nel nostro ambito personale, acquisissimo tutti una corretta educazione civica, supportati dalle norme adeguate, potremmo evitare centinaia se non migliaia casi di violenza anche estrema (come quella dell’infanticidio di Cassino) che si verificano ogni giorno e che le Forze dell’Ordine, senza l’ausilio e la collaborazione del cittadino non sono in grado né di prevenire, né di fronteggiare.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *