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Come già sanno tutti coloro che devono affrontare l’esame da avvocato, il 2019 dovrebbe essere l’ultimo anno nel quale saranno ammessi i codici annotati con la giurisprudenza. Dal dicembre 2020 quindi gli aspiranti avvocati dovranno affrontare l’esame con i soli codici tradizionali. Questo aspetto cambierà radicalmente l’assetto dell’esame e di tutta la preparazione.
L’evoluzione normativa.
Facciamo un piccolo riepilogo:
- nel 2012 è stata approvata la Legge 247 intitolata “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” la cui entrata in vigore è stata febbraio 2013;
- l’articolo 46 comma 7 della L. 247/2012 recita: “Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. […]”
- l’art. 49 della predetta legge prevedeva che “Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.” Questo significava che per l’esame di abilitazione del 2013 e 2014 sarebbe stato ancora possibile utilizzare i codici annotati;
- ci sono state numeroso proroghe che hanno di fatto rinviato di anno in anno l’entrata in vigore dell’articolo 49 fino all’ultima proroga avvenuta con il decreto mille proroghe ( D.L. 91/2018) che ha rimandato al 2020 l’entrata in vigore della normativa.
Ad oggi, lontani dalla data di entrata in vigore della norma, ovviamente non si parla di proroga e nessuno sui social ne parla più.
Spulciando tra le pagine dei lavori della commissione Giustizia della Camera ho trovato però una cosa molto interessante. Una proposta di legge che mira a ri-modificare l’articolo 46 specificando che l’esame si svolgerà con l’utilizzo dei codici annotati con la giurisprudenza.
Disegno di legge A.C. 1237.
Il disegno di legge mira a modificare alcuni aspetti della normativa sulla professione forense ritenuti critici. Tra questi gli aspetti più importanti che vengono trattati, oltre alla modifica dell’art. 46, sono:
- modifica dell’art. 21 riguardante i parametri della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio della professione;
- modifica all’art. 22 riguardante l’accesso alle magistrature superiori;
- modifica all’art. 41 riguardante le modalità dell’esercizio dell’attività forense del praticante avvocato;
La relazione introduttiva alle modifica dell’art. 46 della Legge 247/2012.
La relazione alla modifica dell’articolo 46 è chiara e fa comprendere effettivamente quali sono le forze ispiratrici della proposta di modifica del testo normativo.
“Inoltre, in merito all’esame di Stato, disciplinato dal comma 7 dell’articolo 46 della legge n. 247 del 2012, è necessario revisionare criticamente tale comma nella parte in cui stabilisce che le prove scritte si svolgono con l’ausilio dei soli testi di legge, senza citazioni giurisprudenziali, considerando che da oltre un decennio l’esame di abilitazione all’esercizio di avvocato prevede tre prove scritte, il cui svolgimento presuppone il richiamo dei precedenti giurisprudenziali, soprattutto recenti, che è impossibile memorizzare senza l’ausilio di un codice annotato. La norma in esame non tiene neppure in considerazione l’esperienza pratico-giurisprudenziale e l’impostazione del tirocinio professionale, che vedono i principali attori del processo utilizzare e conformarsi alle massime giurisprudenziali, soprattutto quelle di legittimità. Desta inoltre allarme la previsione di una nuova fattispecie penale, generica e indeterminata, prevista e punita dal comma 10 dell’articolo 46 con la sanzione della reclusione fino a tre anni, che richiama condotte e comportamenti che possono trovare soluzione in altri ambiti giudiziari o disciplinari.”
Conclusioni.
In generale, come avvocato, ritengo che la volontà politica che sottende alle varie modifiche che vengono apportate all’impianto normativo non deve essere oggetto di valutazione, ma solo di una presa di conoscenza per poter interpretare correttamente una norma. Come cittadino ritengo che questa indecisione di fondo non faccia bene alla professione. Nonostante ci sia una corrente che vorrebbe eliminare totalmente l’esame di stato, nel 2012 hanno emanato una legge che lo rende diverso e secondo molti più difficile. Così facendo lo Stato aveva manifestato un interesse nel mantenere vivo questo ostacolo da superare per diventare avvocato. Oggi si nota invece una volontà di mantenere le cose come negli anni passati.
La professione di avvocato deve necessariamente recuperare quella dignità di un tempo che oramai si è affievolita in modo indecoroso. Gli Avvocati con la A maiuscola oggi sono molto rari; essere un Avvocato non è facile, non lo si impara all’università né facendo pratica. È un qualche cosa che si apprende nel corso degli anni anche per imitazione, con dedizione e passione.
Questo però non ha nulla a che vedere con le regole di accesso alla professione, ma con una “educazione alla professione” (che purtroppo non può essere regolata da norme).
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